COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: Sig. CARÈ Roberto, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere consentito, nella stagione 2011/2012 al signor Galati Francesco, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento con la società FC Guardavalle ASD, incolpazione riferibile sino al 28.10.2011, data di perfezionamento del suo vincolo con la suindicata società; la società FC GUARDAVALLE ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotte ascrivibile al presidente ed al tecnico , ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: Sig. CARÈ Roberto, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere consentito, nella stagione 2011/2012 al signor Galati Francesco, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento con la società FC Guardavalle ASD, incolpazione riferibile sino al 28.10.2011, data di perfezionamento del suo vincolo con la suindicata società; la società FC GUARDAVALLE ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotte ascrivibile al presidente ed al tecnico , ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. su deferimento del Procuratore Federale dell’8 giugno 2012 a carico di: Carè Roberto, per la violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in riferimento all’art.38 comma 1 delle NOIF per avere consentito, nella stagione sportiva 2011 - 2012 al sig. Galati Francesco - tecnico abilitato - di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento con la soc. FC Guardavalle ASD, incolpazione riferibile sino al 28.10.2011 data di perfezionamento del suo vincolo con la suindicata società; La Società Guardavalle ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascrivibile al suo Presidente ai sensi dell’art.4 commi 1 - 2 del C.G.S. IL DEFERIMENTO La segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C., con nota del 9.2.2012, inviava alla Procura Federale la missiva a firma del Presidente dell’AIAC Calabria con la quale comunicava che il sig. Galati Francesco, tecnico abilitato - aveva svolto attività in favore della U.S. Soverato pur non essendo tesserato. Le indagini svolte non consentivano di affermare con assoluta certezza il fatto denunziato. Veniva accertato però che il sig. Francesco Galati nel periodo 20.8.2011 - 16.10.2011 aveva svolto l’attività di allenatore della soc. Guardavalle ASD pur non avendo perfezionato il suo tesseramento con la predetta società. Conseguentemente il Vice Procuratore Federale deferiva il sig. Galati Francesco e la soc. Guardavalle ASD a questa Commissione per rispondere delle incolpazioni sopra specificate. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del giorno 16 maggio 20011 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: Per Carè Roberto mesi due di squalifica, per la Soc. FC Guardavalle Asd € 600,00 di ammenda.. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica. Le sanzioni richieste sono congrue e devono trovare accoglimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga al Sig. CARÈ Roberto mesi due di squalifica e quindi fino al 27 GENNAIO 2013 ed alla Società FC GUARDAVALLE ASD € 600,00 di ammenda.
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