• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di :
Sig. Francesco PELLE, tesserato nella corrente stagione sportiva con l’ASD Bovalinese, per aver inviato n^4 messaggi-
attraverso facebook- all’a.e. Longo Federico, contenenti frasi intimidatorie e min cacciose, con ciò integrando la violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo ex art.1,comma1, nonché la violazione dell’art.5,
commi 1 e 6,lettera a) del CGS, per avere, in tal modo, reso dichiarazioni lesive nei confronti di altro tesserato, idonee a
metterne in dubbio la sicurezza e l’incolumità, come descritto nella parte motivata; la societa’ ASD BOVALINESE per
rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione degli articoli 4, comma 2 e 5, del CGS.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di :
Sig. Francesco PELLE, tesserato nella corrente stagione sportiva con l’ASD Bovalinese, per aver inviato n^4 messaggi-
attraverso facebook- all’a.e. Longo Federico, contenenti frasi intimidatorie e min cacciose, con ciò integrando la violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo ex art.1,comma1, nonché la violazione dell’art.5,
commi 1 e 6,lettera a) del CGS, per avere, in tal modo, reso dichiarazioni lesive nei confronti di altro tesserato, idonee a
metterne in dubbio la sicurezza e l’incolumità, come descritto nella parte motivata; la societa' ASD BOVALINESE per
rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione degli articoli 4, comma 2 e 5, del CGS.
IL DEFERIMENTO
Con provvedimento del 5.9.2012 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Territoriale il sig. Francesco Pelle,
tesserato nella corrente stagione sportiva con l'ASD Bovalinese, per avere inviato n. 4 tmessaggi - attraverso facebook - all’arbitro
effettivo Longo Federico, contenenti frasi intimidatorie e minacciose, con ciò integrando ela violazione dei principi di lealtà, correttezza
e probità dell’ordinamento sportivo ex art.1, comma 1 nonché la violazione dell’ art. 5, commi 1 e 6, lettera a) del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere, in tal modo, reso dichiarazioni lesive nei confronti di altro tesserato, idonee a metterne in dubbio la sicurezza e
l’incolumità, come descritto nella parte motiva; nonché la società ASD Bovalinese, per ris opondere, a titolo di responsabilità oggettiva,
della violazione degli articoli 4, comma 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
L’attività investigativa effettuata dalla Procura Federale ha avuto inizio a seguito della no nta 23.3.2012 inviata dal Comitato Regionale
Calabria della FIGC, con la quale venivano trasmessi alla Procura Federale gli atti della gara Roccella - Bovalinese, disputata il
17.3.2012 e valevole per il campionato regionale di Eccellenza, diretta dall’arbitro Longo Federico della sezione AIA di Paola (Cs) il
quale, con fax del 24.3.12, anch’esso allegato alla nota predetta, segnalava di aver ricev nuto sull’account del social network facebook
ripetuti messaggi di minacce da parte del calciatore Pelle Francesco, tesserato nella corrente stagione sportiva con I’ASD
Bovalinese, calciatore indicato nel supplemento al referto di gara come autore di un gesto di condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario durante la partita in questione e, per questo, sanzionato con una sq gualifica di sei gare (CU 120/2012).
Nel fax inviato in data 24 marzo 2012, l’arbitro Longo allegava la copia della propria pag nina facebook nella quale apparivano quattro
messaggi inviati dal Pelle, il primo in data 18.3.2012, alle ore 21.22, recante la frase: “vedi che se mi squalifichi prendi pure quelli
che non ha preso tuo fratello te lo giuro”; il secondo, inviato il 20.3.2012 alle ore 19.55 d eel seguente tenore: “sei un figlio di puttana,
ma quando ti prendo te lo giuro su mia madre che ti ammazzo di botte a Fascetti dopo atre anni l’abbiamo preso e tu farai la stessa
fine”; il terzo, ricevuto il 21.3.2012 del seguente tenore: “i maiali non rispondono alle offese ma non dormire sonni tranquilli prima o
poi ti rivedrò e poi sono cazzi tuoi”; il quarto messaggio ricevuto il 22.3.2012 recante la fr mase: “ci vediamo a villa pezzo di merda”.
Davanti al collaboratore della Procura Federale, il sig. Pelle Francesco, tesserato nella corrente stagione sportiva con I’ASD Bovalinese, si è assunto la piena responsabilità dell’accaduto, ha riconosciuto di aver inviato all’arbitro Longo i messaggi citati, dichiarando che erano stati inviati in un momento di grande sconforto dovuto agli esiti della gara di Roccella, che in conseguenza della sconfitta, aveva sancito la retrocessione della società; ha aggiunto che non è sua abitudine minacciare le persone, né tantomeno intendeva farlo con l’arbitro Longo, da lui portato ad esempio come persona retta, onesta, preparata; infine si è scusato per quanto successo, manifestando il suo pentimento, scusandosi anche con l’arbitro Longo.
Nella sua audizione, il sig. Orlando Vincenzo, Presidente della ASD Bovalinese, ha fornito spiegazioni in ordine al comportamento
tenuto nella gara de qua, segnalato nel supplemento di rapporto dall’arbitro Longo e giudicato non meritevole di sanzione dal
competente Giudice di primo grado, ma ha affermato di non essere a conoscenza dei messaggi inviati dal Pelle all’arbitro Longo a
mezzo facebook.
La Procura Federale, sulla scorta delle indagini effettuate, ha deferito a questa Commissione il Sig. Pelle Francesco e la società ASD Bovalinese, ritenendo sussistere le condotte antiregolamentari di cui in epigrafe.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 3 dicembre 2012 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello.Nessuno è comparso per gli incolpati.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il sostituto Procuratore Federale,con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
per Francesco Pelle, mesi due di squalifica;
per la società ASD Bovalinese e 200,00 di ammenda.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve censurarsi il comportamento del tesserato dell’ A.S.D. Bovalinese, Pelle Francesco, che ha, però, ammesso senza alcuna riserva le proprie responsabilità, dichiarandosi pentito e chiedendo scusa all'arbitro.
Conseguentemente vanno accolte le conclusioni della Procura Federale, le cui sanzioni sono adeguate.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga : al sig. Sig. Francesco PELLE, mesi DUE (2) di squalifica e quindi fino al 5 FEBBRAIO 2013; alla societa' A.S.D. BOVALINESE € 200,00 (duecento/00) di ammenda.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di :
Sig. Francesco PELLE, tesserato nella corrente stagione sportiva con l’ASD Bovalinese, per aver inviato n^4 messaggi-
attraverso facebook- all’a.e. Longo Federico, contenenti frasi intimidatorie e min cacciose, con ciò integrando la violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo ex art.1,comma1, nonché la violazione dell’art.5,
commi 1 e 6,lettera a) del CGS, per avere, in tal modo, reso dichiarazioni lesive nei confronti di altro tesserato, idonee a
metterne in dubbio la sicurezza e l’incolumità, come descritto nella parte motivata; la societa’ ASD BOVALINESE per
rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione degli articoli 4, comma 2 e 5, del CGS."