COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.18 del Sig.TALLARICO Salvatore (tesserato Società Pol.D. Albi) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 15.11.2012 (squalifica per SEI gare). RECLAMO n.19 del Sig.BEVACQUA Marco (tesserato Società Pol.D. Albi) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 15.11.2012 (squalifica per SEI gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.18 del Sig.TALLARICO Salvatore (tesserato Società Pol.D. Albi) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 15.11.2012 (squalifica per SEI gare). RECLAMO n.19 del Sig.BEVACQUA Marco (tesserato Società Pol.D. Albi) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 15.11.2012 (squalifica per SEI gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi n.18 e 19, per ragioni di connessione oggettiva; ritenuto che la squalifica comminata dal Primo Giudice a Tallarico Salvatore e Bevacqua Marco, calciatori della Pol.D.Albi, per avere afferrato in tempi diversi la mano del direttore di gara provocandogli lieve dolore mentre rivolgevano frasi minacciose, appare eccessiva e deve essere congruamente ridotta anche in ragione della contestualità dei comportamenti sanzionati; P.Q.M. riduce la squalifica a carico dei calciatori TALLARICO Salvatore e BEVACQUA Marco a CINQUE giornate effettive di gara e dispone restituirsi le tasse reclamo dei ricorsi n.18 e 19.
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