COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.17 del Sig.ROMITO Vittorio (tesserato della USD Pro Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 29.11.2012 (squalifica per TRE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.17 del Sig.ROMITO Vittorio (tesserato della USD Pro Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 29.11.2012 (squalifica per TRE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamante ha affermato di non aver partecipato in modo fattivo alla rissa generale, bensì di essere intervenuto al solo fine di sedare gli animi senza commettere alcuna condotta violenta, e quindi di essere stato ritenuto erroneamente responsabile; rilevato che il referto arbitrale, che fa piena fede, ha descritto in maniera precisa e circostanziata la rissa scatenatasi in campo, precisando che tutti i coinvolti si colpivano violentemente con calci e pugni per la durata di 5 minuti, ed individuando tra i protagonisti anche il calciatore Romito Vittorio; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è eccessiva alla natura ed alla entità dei fatti accertati e, pertanto, può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore ROMITO Vittorio a DUE giornate effettive e dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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