COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: 1) il signor Gabriele SPATARI, Collaboratore della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui alI’art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., per avere svolto arbitrariamente e senza averne titolo, in occasione della gara in esame, le funzioni di allenatore della squadra dell’US Mammola, essendo privo di tesseramento per la stessa Società o per altre affiliate alla F.I.G.C, come meglio descritto nella parte motiva; 2) il signor Isidoro MACRI’, Dirigente della Società US Mammola, in posizione di inibito; 3) il signor Cosimo BRUZZESE, Dirigente ed Accompagnatore ufficiale dell’US Mammola per rispondere della violazione dell’art. 7, commi I, 2 e 5, del C.G.S. per avere rivolto ai tesserati della società GS Bianco ASD, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, per disputare la gara di campionato, l’invito a tenere un contegno in campo tale da alterare il regolare svolgimento della gara in questione, agevolando il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra dell’US Mammola, in procinto di retrocessione; e per avere innescato con i Dirigenti avversari, a causa della sconfitta subita, un violento scontro verbale, sedato dai Carabinieri, come meglio descritto nella parte motiva, condotta quest’ultima da porsi come diretta conseguenza del mancato accoglimento, da parte dei tesserati della squadra avversaria, dell’invito illecito ricevuto prima che iniziasse la gara e comunque di per sé idoneo ad integrare ulteriormente la violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. I, comma I, del CGS. 4)Antonio AGOSTINO, Dirigente della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per avere sottoscritto, in qualità di Accompagnatore ufficiale della squadra del Mammola, la distinta in cui arbitrariamente e senza averne titolo, perché mai tesserato, era elencato, quale allenatore, il collaboratore della Società Gabriele Spasari, come meglio descritto nella parte motiva; 5) il signor Mario CARONE, Presidente del GS Bianco ASD; 6) la signora Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS Bianco ASD; 7) il signor Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD; 8) il signor Leo VERSACE, calciatore del GS Bianco ASD; per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. per avere omesso di informare i competenti organi federali del tentativo di illecito sportivo posto in essere dai due Dìrigentì dell’US Mammola, Macrì e Bruzzese, i quali, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, li avevano invitati a tenere una condotta alterativa del regolare svolgimento della gara da disputarsi, in modo da agevolare il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra delI’US Mammola; il tutto come meglio descritto nella parte motiva; 9) la Società US MAMMOLA, per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai propri Dirigenti Cosimo Bruzzese, Isidoro Macrì, Antonio Agostino ed al collaboratore, non tesserato, Gabriele Spasari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 4, del C.G.S.; 10) la Società GS BIANCO ASD, per rispondere, a titolo sia diretto che oggettivo, delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Mario Carone, ai propri Dirigenti Giuseppa Bevilacqua e Carmine Morelli, nonché al proprio calciatore Leo Versace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi I e 2, del C.G.S..
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