COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.10 della Società AGS.D. SORIANO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.52 del 25.10.2012 (squalifica del massaggiatore BARONI Lorenzo fino al 30.6.2013, inibizione del dirigente MONARDO Giovanni fino al 30.4.2013, inibizione del dirigente PAGANO Antonio fino al 30.12.2012, squalifica del calciatore CALVETTA Armando per SEI gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.10 della Società AGS.D. SORIANO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.52 del 25.10.2012 (squalifica del massaggiatore BARONI Lorenzo fino al 30.6.2013, inibizione del dirigente MONARDO Giovanni fino al 30.4.2013, inibizione del dirigente PAGANO Antonio fino al 30.12.2012, squalifica del calciatore CALVETTA Armando per SEI gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che chiede l'annullamento o una congrua riduzione delle sanzioni; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA con provvedimento del 12 novembre 2012, pubblicato nel comunicato ufficiale n.63 del 13 novembre 2012, questa Commissione Disciplinare ha ridotto la squalifica al calciatore CALVETTA Armando a 4 (quattro) gare effettive, ha disposto accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società riservandosi la decisione in ordine al ricorso proposto per il massaggiatore Barone Lorenzo e per i dirigenti Monardo Vincenzo e Pagano Antonio, all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 3.12.2012; dai chiarimenti forniti dal direttore di gara e dagli atti risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a carico dei sigg. Baroni Lorenzo, Monardo Giovanni e Pagano Antonio; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce; - la squalifica a carico del massaggiatore Sig. BARONI Lorenzo fino al 28 FEBBRAIO 2013; - l’inibizione a carico del dirigente Sig. MONARDO Giovanni fino al 30 GENNAIO 2013; - l’inibizione a carico del dirigente Sig. PAGANO Armando fino al 3 DICEMBRE 2012.
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