COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.16 della Società A.S.D. TAUREANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 del 15.11.2012 (squalifica del calciatore PAPASIDERO Francesco fino al 14 FEBBRAIO 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.16 della Società A.S.D. TAUREANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 del 15.11.2012 (squalifica del calciatore PAPASIDERO Francesco fino al 14 FEBBRAIO 2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che il referto arbitrale fa piena fede e, pertanto, deve affermarsi la responsabilità del calciatore Papasidero Francesco, la cui azione ha configurato un atto di protesta violenta nei confronti del direttore di gara; che la reclamante ha confermato comunque l'episodio, pur sostenendo che il calciatore avrebbe colpito per errore l'arbitro in luogo dell'avversario; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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