7. ERRATA COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie C 2 50 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI Avverso squalifica per 3 giornate calc. CASADEI ALESSANDRO, per 4 giornate calc. ZOLI LORENZO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI – YOUNG LINE del 17.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – Serie C 2
50 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI
Avverso squalifica per 3 giornate calc. CASADEI ALESSANDRO, per 4 giornate calc. ZOLI
LORENZO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012
gara CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI – YOUNG LINE del 17.11.2012
L’A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLIMPOPOLI, della quale è stato sentito il Vice Presidente,
ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che : 1) il calc. ZOLI, innervosito per una decisione
dell’arbitro ritenuta sbagliata, protestava ma senza offendere, rientrando poi con i compagni nello spogliatoio;
2) il calc. CASADEI si rivolgeva all’arbitro in termini similari, seppur con toni irruenti; 3) al termine della gara i
dirigenti e accompagnatori della squadra si trovavano all’esterno del palazzotto e mentre passava l’arbitro,
che salutava educatamente, un componente del gruppo si augurava di non più averlo come arbitro. Chiede
una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto
originario, ha ribadito che : 1) il calc, ZOLI, espulso per doppia ammonizione, all’atto della comunicazione del
provvedimento offendeva l’arbitro. A fine gara reiterava le offese e mentre l’arbitro si avviava verso lo
spogliatoio lo affrontava con un dito puntato al viso e alle offese univa anche frasi oltremodo scurrili; 2) il calc.
CASADEI, si alzava dalla panchina ed entrando in campo rivolgeva all’arbitro offese, reiterate dopo la
comunicazione del provvedimento di espulsione ed, ancora, al momento del saluto finale; 3) al termine della
gara, mentre l’arbitro si avviava verso la propria autovettura, un gruppo di sostenitori locali (con addosso la
divisa) offendevano l’arbitro, anche con espressioni assai scurrili;
- - considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a
modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. CASADEI
ALESSANDRO e per 4 giornate del calc. ZOLI LORENZO nonché l’ammenda di € 100 a caricodell’A.S.D. CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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