COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO L’AMMENDA DI €500,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TRE VILLE / VASTESE, DISPUTATA IL 14/10/12 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°18 del 18.10.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO L’AMMENDA DI €500,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TRE VILLE / VASTESE, DISPUTATA IL 14/10/12 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°18 del 18.10.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 ha impugnato il provvedimento di cui epigrafe, adottato dal G.S. perché per l’intera durata della gara propri tifosi intonavano cori razzisti nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria. Ha dedotto l’appellante l’illegittimità della sanzione e comunque la sua l’eccessività chiedendone la riduzione. In particolare, ha sostenuto la stessa appellante che il fatto, ammesso, dell’aver rivolto fischi al calciatore di colore non aveva un intento discriminatorio ma era semplicemente il modo di contestare “il temperamento particolarmente acceso dello stesso” considerando anche che aveva realizzato due reti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. A prescindere dalla tesi, particolarmente suggestiva, sostenuta dall’appellante, resta il fatto che il direttore di gara ha chiaramente riferito che i sostenitori della società Vastese hanno intonato per tutta la durata della gara cori razzisti nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria. Tale riferimento, per la sua chiarezza, non presta il fianco a possibili diverse interpretazioni se non quella data dal Giudice di primo grado, la cui decisione deve essere, pertanto, confermata in quanto congrua ed adeguata.. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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