COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALBA NOVA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI PAOLO ELIO PER QUATTRO GARE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA NOVA / TORANESE, DISPUTATA IL 10.11.2012 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. N°26 del 15.11.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALBA NOVA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI PAOLO ELIO PER QUATTRO GARE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA NOVA / TORANESE, DISPUTATA IL 10.11.2012 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. N°26 del 15.11.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Alba Nova ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Di Paolo Elio per aver, a fine gara, offeso pesantemente e minacciato l’arbitro.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore Di Paolo pur usando esclamazioni non educate nei confronti dell’arbitro non lo ha minacciato né tentato una aggressione nei suoi confronti.
Osserva la Commissione che l’appello merita parziale accoglimento in quanto la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta non apparendo i fatti contestati al Di Paolo di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Paolo Elio a tre giornate. Dispone restituirsi la tassa versata.
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