COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE ALFONSI ALESSIO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORATORIANA, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2013 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / PRO CELANO 2006, DISPUTATA IL 29.10.12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N°11 del 31.10.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE ALFONSI ALESSIO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORATORIANA, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2013 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / PRO CELANO 2006, DISPUTATA IL 29.10.12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N°11 del 31.10.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Alfonsi Alessio ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. nei suoi confronti per avere il medesimo prima colpito un avversario con un pugno al ventre e, dopo la notifica dell’espulsione, per essersi avvicinato con fare minaccioso al direttore di gara e, appoggiata la propria fronte a quella dell’arbitro, lo spintonava, costringendolo ad arretrare. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti contestati, tenuto conto che l’avversario è stato effettivamente colpito, ma in maniera involontaria durante un’azione di gioco e che nei confronti dell’arbitro sarebbe stata indirizzata una semplice protesta, in relazione ad provvedimento disciplinate reputato ingiusto. Osserva la Commissione che l’appello può essere parzialmente accolto, in considerazione che il comportamento del calciatore non ha causato particolari conseguenze in danno dell’avversario mentre, nei confronti del direttore di gara, lo stesso si è limitato a protestare vivacemente, ma senza colpirlo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Alfonsi Alessio fino al 28.2.2013, disponendo restituirsi la tassa d’appello versata.
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