COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO ASD NOVA SIRI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 9 GARE INFLITTE DAL G.S. AL CALCIATORE DURANTE CRISTIAN,PER N. 3 GIORNATE AL CALCIATORE RIPA ANGELO, PER N. 2 GIORNATE AL CALCIATORE FRABETTI LUCA RIPORTATE SUL CU N.36 DEL 21.11.2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO ASD NOVA SIRI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 9 GARE INFLITTE DAL G.S. AL CALCIATORE DURANTE CRISTIAN,PER N. 3 GIORNATE AL CALCIATORE RIPA ANGELO, PER N. 2 GIORNATE AL CALCIATORE FRABETTI LUCA RIPORTATE SUL CU N.36 DEL 21.11.2012. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Giordano Paolo, nella seduta del 30/11/2012, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società ASD Nova Siri avverso le squalifiche dei calciatori DURANTE CRISTIAN RIPA ANGELO e FRABETTI LUCA,come riportate sul C.U. n.36 del 21.11.2012; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni, addotte dalla reclamante, dal contenuto peraltro inconferenti rispetto al merito dei fatti, relativi alla gara, in parola,non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara, dai quali, di converso, emerge in maniera inequivocabile la responsabilità dei predetti calciatori, in riferimento ai fatti agli stessi ascritti; P.Q.M. • In via preliminare dichiara, ai sensi dell’art. 45 lett.c CGS,l’inammissibilità del reclamo relativamente alla squalifica per n. 2 (due)del calciatore Frabetti Luca; • rigetta il proposto reclamo,relativamente alle posizioni dei calciatori Durante Cristian e Ripa Angelo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.36 del 21.11.2012; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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