COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA ANZI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE CON IL C.U. N.28 DEL 07/11/2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA ANZI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE CON IL C.U. N.28 DEL 07/11/2012. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Paolo Giordano e Greci Arturo, nella seduta del 01/12/2012, ha deliberato quanto segue Letto il reclamo proposto dalla società ASD Polisportiva Anzi avverso la sanzione della perdita della gara,della squalifica per n. 3 (tre) giornate all’assistente dell’arbitro sig. Brienza Marcello, oltre alla inibizione sino al 04/12/2012 del sig. Cicchetti Gerardo, quale dirigente accompagnatore e della ulteriore inibizione del sig. Petruzzi Michele, sino al 13/01/2013 quale dirigente della squadra dell’Anzi; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante, che ne ha fatto richiesta; Ascoltato il DG il quale ha proceduto ad una puntuale ricostruzione dei fatti come accaduti, con particolare riferimento al comportamento dai dirigenti tenuto; Osservato come la deposizione del DG abbia in pieno confermato, il contenuto del referto e del supplemento, allo stesso allegato; Considerato, nondimeno, come alla luce della acquisita audizione le difese da parte della società reclamante articolate, siano risultate lacunose e contraddittorie rispetto ai comportamenti dagli inibiti tenuti,(vedasi,in particolare la posizione in campo di Brienza Marcello); Rilevato, ancora, come il DG nel corso della sua deposizione abbia confermato di essere stato fatto oggetto di frasi ingiuriose ed irriguardose, come in referto riportati); Accertato, da ultimo,come il DG nel corso della propria audizione abbia comunque attestato una, seppur minima, collaborazione da parte della società Anzi,anche se insufficiente al fine di ripristinare un clima sereno, tanto che si è reso necessario procedere alla anticipata chiusura dell’incontro, in ragione delle circostanze di fatto in referto ed in successivo rapporto documentato; P.Q.M. Definitivamente pronunciando: • rigetta il proposto reclamo,relativamente alle posizioni del Sig. Brienza Marcello; Cicchetti Gerardo e Petruzzi Michele, confermando le sanzioni inflitte dal GS; • assegna gara persa all’Anzi con il risultato: Anzi-Golden Boys Matera 0-3; • commina l’ammenda di € 200,00 e la diffida del campo della società Anzi, il tutto come riportato nel C.U. n.28 del 07.11.2012;
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