COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ STELLAZZURRA VAL D’AGRI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE CON IL C.U. N.28 DEL 07/11/2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ STELLAZZURRA VAL D’AGRI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE CON IL C.U. N.28 DEL 07/11/2012. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Paolo Giordano, Arturo Grenci – Componenti - nella seduta del 03.12.2012, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società A.S.D. STELLAZZURRA Val d’Agri avverso la sanzione dell’ammenda con diffida di € 200,00 ad essa Società inflitta dal G.S., come da C.U. n.28 del 7.11.2012; Letti gli atti ufficiali di gara e procedutosi all’audizione del Presidente del predetto Sodalizio, che ne aveva fatto espressa richiesta; Considerato come in sede di audizione la Società reclamante abbia riconosciuto le responsabilità della persona, nominalmente identificata, non in distinta, né autorizzata, ma qualificabile come proprio sostenitore, riguardo il reiterato utilizzo da parte di questi di linguaggio ingiurioso e offensivo nei confronti del D.G., negando tuttavia la circostanza relativa allo schiaffo con il quale detto individuo avrebbe colpito l’Arbitro al collo; Osservato ancora come sempre in sede di audizione la A.S.D. STELLAZZURRA Val d’Agri abbia negato decisamente il disinteresse dei propri Dirigenti riguardo i fatti dal D.G. riportati in referto e successivo supplemento di rapporto, garantendo, a contrario, di aver prestato assistenza all’Arbitro nei momenti di più alta concitazione; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio in corso di audizione attribuita agli eventi dal D.G. descritti, come dalla lettura degli atti ufficiali sia comunque emersa la responsabilità della A.S.D. STELLAZZURRA Val d’Agri in relazione al comportamento dal proprio sostenitore tenuto nei confronti del D.G.; Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come, tuttavia, la collaborazione in sede di audizione offerta e il curriculum discplinare, privo di sanzioni, della ridetta A.S.D. STELLAZZURRA Val d’Agri nel corso delle stagioni sportive di sua militanza nelle categorie di appartanenza, possa abilitare questa Commissione ad una minima rilettura della decisione adottata dal G.S., con conseguente temperamento della sanzione dallo stesso irrogata; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica della decisione del G.S. così delibera: • revoca la diffida e riduce la sanzione pecuniaria irrogata alla A.S.D. STELLAZZURRA Val d’Agri ad € 150,00; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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