COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.5 RICORSO PROPOSTO DALLA POLICORO HERACLEA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FRABETTI ROBERTO PER N.8 (OTTO) GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.28 DEL 07/11/2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.5 RICORSO PROPOSTO DALLA POLICORO HERACLEA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FRABETTI ROBERTO PER N.8 (OTTO) GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.28 DEL 07/11/2011. La Commissione Disciplinare Territoriale composta da Avv. Michele Messina – Presidente – Paolo Giordano e Grenci Arturo, nella seduta del 04/12/2011, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla società POLICORO HERACLEAA avverso la squalifica per n.8 (OTTO) giornate inflitte dal G.S. al calciatore Frabetti Roberto e riportato sul CU n.28 del 07/11/2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Ascoltato il DG; Ritenuto come dall’esame degli atti ufficiali di gara e dalla disposta audizione del DG, sia emerso che il comportamento del giocatore Frabetti Fabio, benché fortemente irrispettoso,non possa dirsi preordinatamente orientato a commettere violenza nei confronti del D.G. e come tale meritevole di rilettura da parte di questa CDT; Osservato ancora come dalla lettura degli atti ufficiali di gara e dagli approfondimenti da questa Commissione operati sia emersa una qualche contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti da parte del D.G.; Ritenuto da ultimo come il “curricula” sportivo del tesserato Frabetti Roberto, testimoni, al riguardo, una consolidata correttezza di comportamento e, pertanto, meritevole di attenzione in sede disciplinare. P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo,ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta, dispone la riduzione a numero 6(sei) giornate della squalifica inflitta al calciatore Frabetti Roberto; • dispone restituirsi la tassa reclamo,se versata.
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