COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO COSTANTINOPOLI – GARA COSTANTINOPOLI / ANTESSANO 2007 DEL 3/11/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO COSTANTINOPOLI – GARA COSTANTINOPOLI / ANTESSANO 2007 DEL 3/11/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 39 dell’8.11.2012, pagina 751, letto il reclamo
ritualmente preannunciato e proposto rileva nel merito che lo stesso è fondato e, pertanto,
meritevole di accoglimento. La reclamante si duole, che nel corso della gara la società Antessano
2007 abbia effettuato quattro sostituzioni in palese violazione della normativa di cui al C.U. 35 del 31
ottobre 2012, e, per tale motivo, chiedeva la punizione sportiva a carico della società Intessano
2007, ai sensi dell’art 17 C.G.S. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, nonché il supplemento inviato a
questo Giudice Sportivo dall’arbitro, è emerso con estrema chiarezza che la società Antessano
2007 abbia effettuato quattro sostituzioni contravvenendo così alla normativa che prevede
sostituzioni nel limite massimo di 3=tre. Invero la società Antessano 2007 ha effettuato le seguenti
tre sostituzioni: 1) al 20’ del secondo tempo ha sostituito il calciatore Di Marino Roberto, n. 2 con il
n. 17, Senatore Umberto; 2) al 20’ del secondo tempo, il calciatore De Chiara Rocco, n. 3 con il n.
14, Masullo Pierpaolo; 3) al 39’ del secondo tempo, il calciatore Balzano Mario, n. 4 con il n. 16,
Della Monica Adolfo, nel rispetto del Regolamento; però, al 40’ del secondo tempo, provvedeva ad
una ulteriore sostituzione (la quarta) di un calciatore, e precisamente, Lanaro Gerardo, n. 11 con il
n. 18, Battipaglia Domenico, in violazione della norma: “Nel corso delle gare del Campionato di
Seconda Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, possono
essere effettuate soltanto tre sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto in
coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale” (C.U. n. 1 del
2 luglio 2012, pag. 98, del C.R. Campania – L.N.D.). Va inoltre rilevato che ad ulteriore argomento
di prova (anche se non avente valore di refertazione arbitrale, ma solo di controllo) può essere
assunto il rapporto di fine gara consegnato debitamente compilato dall’arbitro, ad entrambi i
dirigenti, che ne hanno controfirmato la avvenuta ricezione, dove emergono chiaramente le
sostituzioni effettuate dalle due società. Tale eventuale errore di trascrizione dell’arbitro, come
dedotto, dalla società Intessano 2007, non può essere pertanto preso in considerazione, perché in
tale sede sarebbe potuto emergere al fine della eventuale correzione. Le ulteriori argomentazioni
della società Antessano 2007 non costituiscono alcuna prova, come gli articoli di stampa prodotti,
che riportano nelle sostituzioni effettuate dalle due società, delle omissioni evidenti, in relazione
anche alle sostituzioni della stessa società Intessano 2007. Considerato che tale violazione
comporta, ai sensi dell’ articolo 17 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara; Per tali
motivi.
DELIBERA
di infliggere alla società Antessano 2007 la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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