COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 06. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO / VIS ARIANO CALCIO DEL 6.10.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
06. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO / VIS ARIANO CALCIO
DEL 6.10.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale
fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi il ricorso presentato dalla società reclamante
non è suffragato da alcuna prova, tale da modificare il giudicato del Giudice di prime cure, né la
deposizione dell’arbitro ha offerto ulteriori elementi probatori. Per quel che concerne la
quantificazione della sanzione pecuniaria, viceversa, questa C.D.T. giudica di dover accedere alle
argomentazioni difensive della società reclamante, in ordine alla commisurazione in rapporto alla
reale entità degli addebiti, di cui al referto arbitrale. P.O.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Venticano, riducendo ad euro
210.00 la sanzione accessoria dell’ammenda pecuniaria; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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