COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA SAN TOMMASO CALCIO / CERVINARA DEL 20.10.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA SAN TOMMASO CALCIO / CERVINARA DEL 20.10.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha impugnato, con proprio atto, sia la sanzione accessoria pecuniaria dell’ammenda a suo carico, sia la sanzione della squalifica a carico del massaggiatore, sig. Morcone Antonio. In sede di audizione presso questa C.D.T., sia del delegato della società reclamante, sia del direttore di gara, è emerso che la decisione del Giudice di Primo Grado debba essere riformata soltanto nella parte riguardante la sanzione della squalifica a carico del nominato massaggiatore, sig. Morcone Antonio. Invero, egli si è reso responsabile di una protesta vibrante, ma non certamente di un atto, nei confronti dell’assistente dell’arbitro, tale da determinare una squalifica, nella misura stabilita, in primo grado, dal Giudice Sportivo Territoriale. Sulla base di questo acclarato presupposto, la squalifica a carico del massaggiatore, sig. Morcone Antonio, deve essere ridotta al 25.01.2013. P.O.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Cervinara, riducendo al 25.01.2013 la sanzione della squalifica a carico del massaggiatore, sig. Morcone Antonio; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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