COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA SAN TOMMASO CALCIO / CERVINARA DEL 20.10.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 Novembre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA SAN TOMMASO CALCIO /
CERVINARA DEL 20.10.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che
aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale
fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha impugnato, con proprio atto,
sia la sanzione accessoria pecuniaria dell’ammenda a suo carico, sia la sanzione della squalifica a
carico del massaggiatore, sig. Morcone Antonio. In sede di audizione presso questa C.D.T., sia del
delegato della società reclamante, sia del direttore di gara, è emerso che la decisione del Giudice di
Primo Grado debba essere riformata soltanto nella parte riguardante la sanzione della squalifica a
carico del nominato massaggiatore, sig. Morcone Antonio. Invero, egli si è reso responsabile di una
protesta vibrante, ma non certamente di un atto, nei confronti dell’assistente dell’arbitro, tale da
determinare una squalifica, nella misura stabilita, in primo grado, dal Giudice Sportivo Territoriale.
Sulla base di questo acclarato presupposto, la squalifica a carico del massaggiatore, sig. Morcone
Antonio, deve essere ridotta al 25.01.2013. P.O.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Cervinara, riducendo al
25.01.2013 la sanzione della squalifica a carico del massaggiatore, sig. Morcone Antonio; di
confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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