COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 37 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MARINA CALCIO Avverso squalifica per 3 giornate calc. GUARDIGLI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 7.11.2012 gara SCOT DUE EMME – MARIBA CALCIO del 4.11.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 37 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MARINA CALCIO Avverso squalifica per 3 giornate calc. GUARDIGLI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 7.11.2012 gara SCOT DUE EMME – MARIBA CALCIO del 4.11.2012 L’A.C.D. MARINA CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che si era creata una situazione concitata fra i giocatori delle due parti ed il calc. GUARDIGLI è stato spinto da tergo da un avversario, mentre cercava di separare i compagni. Non ha certo colpito l’avversario con un pugno. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che il calc. GUARDIGLI colpiva con un pugno un avversario, provocando copiosa fuoriuscita di sangue; d e l i b e r a - di aumentare a 4 le giornate di squalifica del calc. GUARDIGLI STEFANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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