COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 38 RECLAMO PROPOSTO DA POL. RAVARINO Avverso squalifica per 5 giornate calc. LAGONEGRO ROSARIO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nei C.U.n. 18 e 19 dell’ 8 e 15.11.2012 gara RAVARINO – SAN PROSPERO del 4.11.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 21/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 38 RECLAMO PROPOSTO DA POL. RAVARINO Avverso squalifica per 5 giornate calc. LAGONEGRO ROSARIO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nei C.U.n. 18 e 19 dell’ 8 e 15.11.2012 gara RAVARINO – SAN PROSPERO del 4.11.2012 La POL. RAVARINO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che, dopo la concessione di un calcio di rigore per la squadra avversaria, il calc. LAGONEGRO chiedeva spiegazioni al direttore di gara, protestando verbalmente in maniera decisa, senza tuttavia proferire alcuna offesa e senza, in alcun modo, entrare in contatto fisico con lo stesso. Chiede l’annullamento o, in subordine, una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, ha precisato che il calc. LAGONEGRO, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, urlando proteste, gli poneva una mano sul braccio, spingendo e lui arretrava, non per la spinta ricevuta, ma con l’intenzione di sottrarsi alla contestazione, d e l i b e r a - di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc. LAGONEGRO ROSARIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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