COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA: SAVIGNANESE – RIBELLE DEL 18/11/2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA: SAVIGNANESE – RIBELLE DEL 18/11/2012 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 20 del 21/ 11/2012, ha letto il reclamo proposto nei previsti termini dalla Soc. Ribelle con cui si lamenta la posizione irregolare del calciatore Sig. Bartolini Luca (Soc. Savignanese), poiché quest’ultimo avrebbe partecipato alla gara di cui all’ oggetto pur avendo a proprio carico ancora un residuo sanzione. Nel caso di specie il Sig. Bartolini, a detta dalla società reclamante, avrebbe dovuto ancora scontare una giornata di squalifica per effetto dell’esclusione dal campionato nel corso del girone di andata della Soc. Real Rimini (C.U. n° 19 del 14/11/2012) che comporterebbe ai sensi dell’art. 53 comma 3) N.O.I.F. l’annullamento ai fini della classifica di tutte le gare in precedenza disputate; a sostegno del proprio reclamo la Soc. Ribelle cita anche l’art. 22 comma 4) del C.G.S. . Osserva questo G.S. : La decisione su tale reclamo vista la delicatezza e la complessità delle tematiche trattate deve essere affrontata, in via preliminare, tenendo conto del contenuto specifico delle norme sovra citate, nonché della giurisprudenza in materia. La disposizione di cui all’art. 53 delle N.O.I.F. prima ricordata va intesa nel senso che in caso di esclusione di una società dal campionato nel corso del girone di andata la classifica del campionato stesso dovrà essere riformulata senza tener conto delle gare disputate in precedenza dalla società esclusa (come se la società esclusa, ai fini della classifica, non avesse mai preso parte al campionato). Diverso è, invece, il significato da attribuire al testo dell’ art. 22 C.G.S. ove viene fatto un espresso riferimento alle gare in relazione alle quali le sanzioni a carico dei tesserati devono considerarsi come scontate; le squalifiche devono essere scontate nelle gare ufficiali in cui sia stato conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e che non sono state successivamente annullate con decisione definitiva dagli Organi della giustizia sportiva. In aggiunta alle precedenti considerazioni si deve tenere conto altresì nell’interpretazione, e nella conseguente applicazione dell’ art. 22 C.G.S e dell’art 53 N.O.I.F, anche del loro diverso contesto normativo di riferimento (C.G.S e N.O.I.F) e, quindi, della rispettiva diversa ratio sottesa agli stessi (il primo disciplina l’esecuzione delle sanzioni l’altro gli effetti, ai fini della classifica, dell’esclusione di una società nel corso del campionato). Premesso quanto sopra, nonché da una attenta lettura del disposto delle sovra citate disposizioni, si deve ritenere che l’art. 22 C.G.S., nel considerare valide ai fini dell’esecuzione delle sanzioni le gare che abbiano conseguito un risultato valido agli effetti della classifica (es: gare non sospese ecc.) ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 e che non siano state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva, individui espressamente nel provvedimento successivo di annullamento dei competenti Organi di Giustizia sportiva l’atto con cui viene meno la validità, ai fini della corretta e puntuale esecuzione delle sanzioni, di una gara che in precedenza abbia avuto un risultato valido ai fini della classifica. L’art. 53 N.O.I.F., invece, si limita a disciplinare esclusivamente le conseguenze del ritiro/esclusione di una società ed in particolare i suoi effetti sulla classifica senza mai introdurre, né esplicitare, l’annullamento delle gare in precedenza eventualmente disputate. Alla luce di questa interpretazione si deve ritenere che, a fronte di un ritiro/esclusione di una società nel corso del girone di andata, l’applicazione dell’art.53 della N.O.I.F non annulli le gare in precedenza svolte che abbiano avuto un risultato omologato e, quindi, inizialmente utile ai fini della classifica, ma si limiti ad annullare esclusivamente gli effetti dei risultati di tali gare sulla classifica a seguito del ritiro/esclusione. Tale ricostruzione è avvalorata dal fatto che il Giudice Sportivo nel provvedimento con cui dichiara il ritiro/esclusione della società si limita a esplicitare gli effetti del ritiro/esclusione sulla classifica senza mai dichiarare annullate le gare in precedenza svolte e convalidate. Inoltre, a sostegno di quanto appena esposto c’è da considerare anche il fatto che, prima dell’ emissione del provvedimento con cui si dichiara il ritiro/esclusione di una società, le gare in precedenza svolte concorrono a tutti gli effetti alla determinazione della classifica e che solo per un fatto successivo e sopravvenuto, ovvero l’esclusione e la conseguente applicazione dell’art.53 N.O.I.F., sono in seguito ritenute non valide agli effetti della classifica. L’indirizzo interpretativo secondo cui l’art 22 C.G.S e l’art. 53 N.O.I.F siano destinati ad operare su due piani diversi è suffragato da diverse pronunce giurisprudenziali che hanno statuito in passato, e in più di una occasione, che l’art. 22 C.G.S sancisce il principio secondo cui le squalifiche devono essere scontate, cioè, in gare ufficiali, vale a dire in quelle “valide” agli effetti della classifica che non sono state successivamente annullate dagli Organi di giustizia sportiva per motivi attinenti alla regolarità della gara stessa. In maniera speculare la giurisprudenza sportiva ha anche avuto modo di pronunciarsi in merito all’efficacia e al campo di applicazione dell’art. 53 delle N.O.I.F attribuendogli la funzione e l’effetto di regolamentare la classifica a fronte di un nuovo fatto quale il ritiro/esclusione di una società ovvero nel senso che la classifica dovrà essere riformulata senza tenere conto delle gare in precedenza disputate dalla società esclusa. Rilevato che la gara Real Rimini – Savignanese (disputatasi il 20/10/2012 - 7^ giornata di andata) pur essendo stata preventivamente omologata da questo Giudice Sportivo con il risultato di 0-3 non è stata successivamente annullata da alcun provvedimento successivo degli Organi di giustizia sportiva; Rilevato che l’art. 22 C.G.S. espressamente contempla nel novero di quelle da considerarsi valide ai fini della corretta esecuzione delle sanzioni quelle che si sono concluse con il risultato di 0-3 o di 0-6 ai sensi dell’art.17 C.G.S., purché non siano state annullate da un successivo provvedimento degli Organi di giustizia sportiva; Considerato che nel provvedimento di esclusione dal campionato della società Real Rimini contenuto nel C.U. n° 19 del 14/11/2012 il competente Giudice Sportivo si è limitato a dichiarare gli effetti determinati alla classifica a causa dell’esclusione senza tuttavia annullare alcuna precedente decisione in merito alla regolarità delle precedenti gare. Rilevato che Il calciatore della Soc. Savignanese non aveva partecipato alla gara Real Rimini – Savignanese e che, per effetto del disposto dell’art. 22 C.G.S, tale gara deve considerarsi come valida ai fini della corretta e puntuale esecuzione delle sanzioni; Accertato pertanto che, per effetto di quanto sovra esposto, il calciatore ha effettivamente scontato le sanzioni a proprio carico. d e l i b e r a di Respingere il reclamo proposto dalla Soc. Ribelle; di omologare il risultato conseguito sul campo: SAVIGNANESE – RIBELLE 1 – 0 di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Ribelle.
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