COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA: SAN ANTONIO – IMOLESE DEL 18/11/2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA: SAN ANTONIO – IMOLESE DEL 18/11/2012
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 20 del 21/ 11/2012, ha letto il reclamo proposto nei previsti termini dalla Soc.
Imolese con cui si lamenta la posizione irregolare del calciatore Sig. Gonnella Natale (Soc. San Antonio), poiché
quest’ultimo avrebbe partecipato alla gara di cui all’ oggetto pur avendo a proprio carico ancora un residuo sanzione. Nel
caso di specie il Sig. Gonnella, a detta dalla società reclamante, avrebbe dovuto ancora scontare una giornata delle tre
giornate di squalifica (comminate nelle gare Lega Pro Stagione sportiva 2011/2012)per effetto dell’esclusione dal
campionato nel corso del girone di andata della Soc. Real Rimini (C.U. n° 19 del 14/11/2012) che compo rterebbe ai sensi
dell’art. 53 comma 3) N.O.I.F. l’annullamento ai fini della classifica di tutte le gare in precedenza disputate; a sostegno del
proprio reclamo la Soc. Imolese cita anche l’art. 22 comma 4) del C.G.S. .
Osserva questo G.S. :
La decisione su tale reclamo vista la delicatezza e la complessità delle tematiche trattate deve essere
affrontata, in via preliminare, tenendo conto del contenuto specifico delle norme sovra citate, nonché della
giurisprudenza in materia.
La disposizione di cui all’art. 53 delle N.O.I.F. prima ricordata va intesa nel senso che in caso di esclusione di
una società dal campionato nel corso del girone di andata la classifica del campionato stesso dovrà essere
riformulata senza tener conto delle gare disputate in precedenza dalla società esclusa (come se la società
esclusa, ai fini della classifica, non avesse mai preso parte al campionato). Diverso è, invece, il significato da
attribuire al testo dell’ art. 22 C.G.S. ove viene fatto un espresso riferimento alle gare in relazione alle quali le
sanzioni a carico dei tesserati devono considerarsi come scontate; le squalifiche devono essere scontate nelle
gare ufficiali in cui sia stato conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e che non sono state
successivamente annullate con decisione definitiva dagli Organi della giustizia sportiva.
In aggiunta alle precedenti considerazioni si deve tenere conto altresì nell’interpretazione, e nella
conseguente applicazione dell’ art. 22 C.G.S e dell’art 53 N.O.I.F, anche del loro diverso contesto normativo di
riferimento (C.G.S e N.O.I.F) e, quindi, della rispettiva diversa ratio sottesa agli stessi (il primo disciplina
l’esecuzione delle sanzioni l’altro gli effetti, ai fini della classifica, dell’esclusione di una società nel corso del
campionato).
Premesso quanto sopra, nonché da una attenta lettura del disposto delle sovra citate disposizioni, si deve
ritenere che l’art. 22 C.G.S., nel considerare valide ai fini dell’esecuzione delle sanzioni le gare che abbiano
conseguito un risultato valido agli effetti della classifica (es: gare non sospese ecc.) ivi incluse quelle vinte per
3-0 o 6-0 e che non siano state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia
sportiva, individui espressamente nel provvedimento successivo di annullamento dei competenti Organi di
Giustizia sportiva l’atto con cui viene meno la validità, ai fini della corretta e puntuale esecuzione delle
sanzioni, di una gara che in precedenza abbia avuto un risultato valido ai fini della classifica. L’art. 53
N.O.I.F., invece, si limita a disciplinare esclusivamente le conseguenze del ritiro/esclusione di una società ed
in particolare i suoi effetti sulla classifica senza mai introdurre, né esplicitare, l’annullamento delle gare in
precedenza eventualmente disputate. Alla luce di questa interpretazione si deve ritenere che, a fronte di un
ritiro/esclusione di una società nel corso del girone di andata, l’applicazione dell’art.53 della N.O.I.F non
annulli le gare in precedenza svolte che abbiano avuto un risultato omologato e, quindi, inizialmente utile ai
fini della classifica, ma si limiti ad annullare esclusivamente gli effetti dei risultati di tali gare sulla classifica a
seguito del ritiro/esclusione. Tale ricostruzione è avvalorata dal fatto che il Giudice Sportivo nel
provvedimento con cui dichiara il ritiro/esclusione della società si limita a esplicitare gli effetti del
ritiro/esclusione sulla classifica senza mai dichiarare annullate le gare in precedenza svolte e convalidate.
Inoltre, a sostegno di quanto appena esposto c’è da considerare anche il fatto che, prima dell’ emissione del
provvedimento con cui si dichiara il ritiro/esclusione di una società, le gare in precedenza svolte concorrono a
tutti gli effetti alla determinazione della classifica e che solo per un fatto successivo e sopravvenuto, ovvero
l’esclusione e la conseguente applicazione dell’art.53 N.O.I.F., sono in seguito ritenute non valide agli effetti
della classifica.
L’indirizzo interpretativo secondo cui l’art 22 C.G.S e l’art. 53 N.O.I.F siano destinati ad operare su due piani
diversi è suffragato da diverse pronunce giurisprudenziali che hanno statuito in passato, e in più di una
occasione, che l’art. 22 C.G.S sancisce il principio secondo cui le squalifiche devono essere scontate, cioè, in
gare ufficiali, vale a dire in quelle “valide” agli effetti della classifica che non sono state successivamente
annullate dagli Organi di giustizia sportiva per motivi attinenti alla regolarità della gara stessa. In maniera
speculare la giurisprudenza sportiva ha anche avuto modo di pronunciarsi in merito all’efficacia e al campo di
applicazione dell’art. 53 delle N.O.I.F attribuendogli la funzione e l’effetto di regolamentare la classifica a
fronte di un nuovo fatto quale il ritiro/esclusione di una società ovvero nel senso che la classifica dovrà
essere riformulata senza tenere conto delle gare in precedenza disputate dalla società esclusa.
Rilevato che la gara San Antonio – Real Rimini (disputatasi il 16/09/2012 - 2^ giornata di andata) pur
essendo stata preventivamente omologata da questo Giudice Sportivo con il risultato di 0-3 non è stata
successivamente annullata da alcun provvedimento successivo degli Organi di giustizia sportiva;
Rilevato che l’art. 22 C.G.S. espressamente contempla nel novero di quelle da considerarsi valide ai fini della
corretta esecuzione delle sanzioni quelle che si sono concluse con il risultato di 0-3 o di 0-6 ai sensi dell’art.17
C.G.S., purché non siano state annullate da un successivo provvedimento degli Organi di giustizia sportiva;
Considerato che nel provvedimento di esclusione dal campionato della società Real Rimini contenuto nel C.U.
n° 19 del 14/11/2012 il competente Giudice Sportiv o si è limitato a dichiarare gli effetti determinati alla
classifica a causa dell’esclusione senza tuttavia annullare alcuna precedente decisione in merito alla regolarità
delle precedenti gare.
Rilevato che Il calciatore della Soc. San Antonio non aveva partecipato alla gara San Antonio – Real Rimini e
che, per effetto del disposto dell’art. 22 C.G.S, tale gara deve considerarsi come valida ai fini della corretta e
puntuale esecuzione delle sanzioni;
Accertato pertanto che, per effetto di quanto sovra esposto, il calciatore ha effettivamente scontato le
sanzioni a proprio carico.
d e l i b e r a
di Respingere il reclamo proposto dalla Soc. Imolese;
di omologare il risultato conseguito sul campo: SAN ANTONIO – IMOLESE 3 – 1
di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Imolese.