COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 46 RECLAMO PROPOSTO DA POL. FUNO Avverso squalifica per 3 giornate calc. DEODARI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2012 gara BORUSSIA BORGO – FUNO del 18.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
46 RECLAMO PROPOSTO DA POL. FUNO
Avverso squalifica per 3 giornate calc. DEODARI LUCA
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2012
gara BORUSSIA BORGO – FUNO del 18.11.2012
Il reclamo di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto formulato senza
motivazione e, comunque, in forma generica. La Commissione, visto l’art. 33, comma 6, del C.G.S. dichiara
inammissibile il reclamo della POL. FUNO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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