COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 20/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 03/11/2012 TRICESIMO – CORMONESE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 20/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 03/11/2012 TRICESIMO – CORMONESE Con raccomandata spedita il 06.11.2012, l’A.C.D. CORMONESE presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo inviato il 05.11.2012) relativo alla gara TRICESIMO - CORMONESE, valevole per il Campionato Regionale Juniores, Girone “B”, disputatasi a Tricesimo (pr. Udine) in data 03.11.2012 e conclusasi con il risultato di 3-0. L’A.C.D. Cormonese eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D. Tricesimo aveva utilizzato inizialmente, nella suindicata gara, tre calciatori “fuori quota”, come da regolamento, ma che, nel secondo tempo, aveva sostituito un fuori quota nato nel 1993 con un altro fuori quota del 1993, motivo per il quale, nel corso di tutto l’incontro, ne aveva impiegato quattro. Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, è stato corredato dalla autorizzazione al prelievo della somma corrispondente alla tassa reclamo e dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione alla A.S.D. Tricesimo, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. Quest’ultima Società A.S.D. Tricesimo non ha presentato alcuna controdeduzione in merito al predetto reclamo. Dall’esame del rapporto dell’arbitro e dal successivo supplemento, richiesto a conferma da questo Giudice Sportivo Territoriale, è emerso che l’A.S.D. Tricesimo aveva fatto partecipare alla citata gara, dall’inizio della stessa, i seguenti calciatori “fuori quota”, nati dall’1.01.1993: - il n. 6 MANZINI Matteo, nato il 13.04.1993; - il n. 8 CLOCCHIATTI Luca, nato il 10.06.1993; - il n. 10 DELLI SANTI Andrea, nato il 10.07.1993. Al 26’ del 2° tempo, l’A.S.D. Tricesimo aveva sostituito poi il n. 8 Clocchiatti Luca (nato il 10.06.1993) con il n. 18 ILIC Stefan, nato il 31.10.1993, che veniva utilizzato fino alla fine della gara. Non si può non rilevare che l’A.S.D. Tricesimo, sulla base di quanto accertato, aveva impiegato, nel corso della citata gara, un calciatore “fuori quota” in più del consentito nato dall’1.1.1993 in poi ed aveva fatto quindi partecipare all’incontro in questione un atleta che non ne aveva legittimo titolo; nella fattispecie, quindi, la predetta Società disattendeva alla disposizione pubblicata sul C.U. n. 1 dd. 02.07.2012, pag. 16, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND che recita: “- omissis – si porta a conoscenza delle Società che sarà consentito l’impiego di un massimo di tre calciatori “fuori quota” nati dall’1.1.1993”. L’A.S.D. Tricesimo poneva, pertanto, in essere una situazione di irregolarità nello svolgimento della gara. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale, in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Cormonese e visto l’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. che recita: “la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, •dispone a carico dell’A.S.D. Tricesimo la punizione sportiva della perdita della gara Tricesimo - Cormonese del 03.11.2012 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.); •dispone a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Tricesimo, sig. COLLI Bruno, l’inibizione fino al 13 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S. (tale inibizione decorre dal 24 novembre 2012, essendo il sig. Colli inibito fino al 23.11.2012); dispone la restituzione della tassa reclamo in favore della A.C.D. Cormonese.
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