COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 29/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. CAMPANELLE (Campionato di III Categoria, gir. D) in merito ai provvedimenti disciplinari inflitti dal G.S.T. all’esito della gara GAJA – CAMPANELLE, disputata il 04.11.2012 a carico della Società, nonché di MUCCI Francesco (in C.U. n. 16 del 08.11.2012 della D.D.T. di Trieste)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 29/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. CAMPANELLE (Campionato di III Categoria, gir. D) in merito ai provvedimenti disciplinari inflitti dal G.S.T. all’esito della gara GAJA – CAMPANELLE, disputata il 04.11.2012 a carico della Società, nonché di MUCCI Francesco (in C.U. n. 16 del 08.11.2012 della D.D.T. di Trieste) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 16 dd 08.1 1.2012 della Delegazione Distrettuale di Trieste, il G.S.T. infliggeva al tesserato della ASD CAMPANELLE, MUCCI Francesco, la squalifica per tre giornate, per aver colpito un calciatore avversario a gioco fermo, mentre la società ASD CAMPANELLE veniva sanzionata con l’ammenda di euro 250,00 in quanto l'assemblamento rumoroso e minaccioso dei propri sostenitori a fine gara impediva l'uscita dagli spogliatoi del Direttore di gara e solo l'intervento della Forza Pubblica permetteva allo stesso di allontanarsi dall'impianto sportivo. Avverso le decisioni del G.S.T. proponeva ricorso la società ASD CAMPANELLE (fax dd. 14.11.2012). La ASD CAMPANELLE contestava quanto riportato negli atti oggetto di valutazione del G.S.T., ed in particolare consistenti nel referto dell’arbitro, evidenziando come i sostenitori della propria squadra si sarebbero allontanati immediatamente dall’impianto sportivo a fine gara, senza avvicinarsi agli spogliatoi, anche alla luce delle avverse condizioni atmosferiche del giorno della gara (vento forte e pioggia battente). I Carabinieri effettivamente intervenuti su richiesta dell’arbitro, peraltro, nella ricostruzione della reclamante avrebbero richiesto ai dirigenti della ASD CAMPANELLE dove fossero i sostenitori della loro squadra, non avendoli riscontrati all’atto del loro arrivo presso l’impianto sportivo, e si sarebbero in sostanza lamentati con loro per essere stati richiesti d’intervento senza ragione effettiva. In merito alla squalifica comminata al calciatore MUCCI Francesco, invece, si evidenziava come l’episodio non si sarebbe verificato a gioco fermo, ma in un nomale scontro di gioco e senza alcuna intenzione di arrecare danno fisico. Veniva avanzata richiesta di acquisizione dei verbali redatti dai Carabinieri, e veniva altresì richiesto di sentire testimoni a riprova di quanto evidenziato in merito alla espulsione patita dal calciatore MUCCI Francesco. Esaminati gli atti alla riunione del 22.11.2012, la C.D.T. sentiva il Presidente dell’ASD CAMPANELLE, sig. Lorenzo Giorgi, che ne aveva fatta rituale richiesta. Questi si richiamava ai contenuti del reclamo ribadendolo in toto e, pur dando atto del fatto che la squalifica patita dal sig. MUCCI Francesco nel frattempo fosse stata scontata, evidenziava e ribadiva l’ingiustizia complessiva del provvedimento, nel quadro di una complessiva cattiva gestione della gara da parte dell’arbitro. Su tali premesse, insisteva nell’accoglimento del ricorso, ribadendo la richiesta di acquisizione dei verbali redatti dai Carabinieri in occasione del loro intervento. Ciò posto, va doverosamente rammentato che, in ragione dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione – ovvero una alternativa reinterpretazione di parte – dei fatti verificatisi durante la gara ed al termine della stessa, resa dalla reclamante. Né appare degna di seguito la richiesta di acquisizione dei verbali della Forza Pubblica, intervenuta presso l’impianto, posto che, ai sensi dell’art. 35, co. 2.1. C.G.S., i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara, senza consentire ulteriore acquisizione di diverso materiale probatorio. Nella fattispecie, in relazione alla sanzione comminata a carico del sig. MUCCI Francesco il referto arbitrale è estremamente chiaro, intrinsecamente coerente ed assai dettagliato nel ricostruire la dinamica degli eventi, che poi hanno portato alla adozione del provvedimento assunto dal G.S.T., senza che possano sorgere dubbi di sorta né sulla responsabilità dell’interessato, né in ordine alla sanzione comminata. Risulta infatti che il sig. MUCCI Francesco, dopo aver giocato il pallone, abbia effettuato intenzionalmente un intervento a gamba tesa sull’avversario che lo marcava, colpendolo alla tibia. La circostanza per cui l’avversario poteva proseguire la gara risulta perciò coerente con la sanzione applicata dal G.S.T., che pertanto merita conferma. In merito alla sanzione comminata a fronte del comportamento dei sostenitori della ASD CAMPANELLE, invece, la sanzione merita di essere rideterminata in relazione alla fattispecie concreta descritta nel referto arbitrale, non emergendo dallo stesso elementi tali da determinare né la certa riferibilità di tutti i soggetti coinvolti alla società reclamante, né il numero dei sostenitori intenti a contestare l’operato dell’arbitro, in un contesto complessivo in cui non risulta essere mai stata messa in pericolo l’incolumità del direttore di gara, non risultando neppure impedimenti di sorta nella fase di allontanamento dallo spogliatoio da parte di quest’ultimo. Lo stesso intervento della Forza Pubblica, invocato dall’arbitro, risulta essere stato disposto più per ragioni prudenziali, che altro. La riforma, sia pur parziale, della decisione del G.S.T. impone la restituzione della tassa di reclamo. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - conferma la squalifica di tre giornate comminata al calciatore MUCCI Francesco - riduce la ammenda comminata alla ASD CAMPANELLE, rideterminandola in euro 150,00 - dispone la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it