COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 17/11/2012 STAR FIVE – F.C. MEDITERRANEA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 17/11/2012 STAR FIVE – F.C. MEDITERRANEA Nel corso della gara del Campionato di Calcio a 5 Regionale (Serie C1) A.S.D. Star Five – F.C. Mediterranea del 17.11.2012 e, più precisamente al 18’ del 2° tempo, una persona del pubblico (poi identificata in un dirigente della F.C. Mediterranea), dopo aver scavalcato le transenne di recinzione, entrava sul terreno di gioco e lo attraversava di corsa; avvicinatasi all’arbitro, dapprima lo insultava, lo minacciava e lo spingeva, dopodiché tentava, con veemenza, di colpirlo al volto con uno schiaffo riuscendoci solo parzialmente con le punte della dita grazie all’intervento di 5 – 6 persone che la avevano rincorsa e successivamente bloccata. A causa della sopradescritta tentata aggressione, l’arbitro (di seguito d.d.g.), scosso e turbato psicologicamente per quanto accadutogli, decideva di non sospendere la gara, ma, per fini cautelativi e di ordine pubblico, di proseguirla “pro forma”. Il gioco veniva quindi ripreso e, dopo circa 12 minuti, l’incontro arrivava alla conclusione. In data 20.11.2012, questo Giudice Sportivo Territoriale, ravvisata la necessità di esperire accertamenti in merito alla citata gara, si riservava ogni decisione in merito ai fatti in essa accaduti alla conclusione degli accertamenti stessi; veniva, pertanto, disposta l’audizione dell’arbitro nei cui confronti era stata commessa la condotta violenta sopra specificata, audizione che avveniva in data 28.11.2012, a Trieste. Cio’ premesso, il Giudice Sportivo Territoriale, - a scioglimento della riserva espressa in data 20.11.2012; - esaminati il rapporto ed il supplemento di rapporto, relativi alla gara Star Five – F.C. Mediterranea del 17.11.2012, valevole per il campionato di calcio a 5 regionale (serie C1), fatti pervenire dal d.d.g. e preso atto di quanto riferito dallo stesso nell’audizione del 28.11.2012 presso questo organo di giustizia sportiva; - rilevato che dagli atti in possesso è emerso che: a) la gara in questione, fino al 18’ del 2° tempo, era stata intensa e caratterizzata da numerosi falli, motivo per cui, alla fine dell’incontro, risultavano otto calciatori ammoniti ed uno espulso a seguito di seconda ammonizione; il pubblico era vivace, ma non offensivo nei confronti degli arbitri; b) al 18’ del 2° tempo, l’arbitro dapprima accordav a erroneamente una rete alla squadra dell’A.S.D. Star Five e, poi, prima della ripresa del gioco, la annullava immediatamente; nei frangenti precedenti all’annullamento della predetta rete, un sostenitore che indossava la tenuta sociale della Soc. Mediterranea (identificato dal d.d.g., dopo la fine dell’incontro, nel Dirigente dell’A.S.D. Futsal Club Mediterranea, sig. Suarino Giuseppe attraverso la “Richiesta di emissione Tessera Personale Dirigente – pratica n. D190325”, di cui il d.d.g. stesso poteva prendere visione in quanto in suo possesso, fra i documenti presentati dalla Soc. Mediterranea, prima dell’inizio della gara per l’identificazione dei propri tesserati), dopo aver scavalcato le transenne di recinzione, invadeva il terreno di gioco, lo attraversava di corsa per circa 40 metri, dopodiché si avvicinava al d.d.g. , minacciandolo ed insultandolo; a questo punto, il predetto dirigente, che non aveva ancora capito la decisione del d.d.g. di annullare la predetta rete, giunto a brevissima distanza dal d.d.g. stesso, gli appoggiava le mani sul petto e gli inferiva una spinta facendolo indietreggiare di qualche passo, ma senza causargli conseguenze; il Suarino tentava quindi di colpire energicamente il d.d.g. con uno schiaffo sul volto riuscendoci solo parzialmente con le punte della dita e, ciò, sia per il repentino spostamento effettuato dal d.d.g. nel tentativo di schivare il colpo sia per l’intervento di altri 5- 6 sostenitori della Soc. Mediterranea che lo trattenevano con notevole fatica, in quanto di statura alta e di corporatura robusta. Anche i predetti 5-6 sostenitori (che erano posizionati nello spazio riservato al pubblico) invadevano il terreno di gioco (anche se con l’intento di bloccare il Suarino), dopo aver scavalcato le transenne e raggiungevano il Suarino stesso nel mentre stava aggredendo il d.d.g.; il Suarino – secondo quanto rapportato dal d.d.g. -, nella circostanza, era in preda ad una crisi nervosa e si agitava nel tentativo di liberarsi dalle predette persone che lo trattenevano per arrivare nuovamente a contatto con il d.d.g. e proferiva nei riguardi di quest’ultimo espressioni minacciose ed epiteto ingiurioso; c) in breve tempo i predetti sostenitori della Soc. Mediterranea riuscivano, a forza, ad allontanare dal terreno di gioco il Suarino, il quale era in uno stato di alterazione tale che tentava più volte di rientrarvi senza riuscirci perché trattenuto dalle citate persone; d) a seguito di tale episodio di violenza verso il d.d.g., il gioco riprendeva dopo un minuto di interruzione e l’atteggiamento dei sostenitori di entrambe le squadre si inaspriva nei confronti degli ufficiali di gara, motivo per il quale la situazione cominciava a divenire pericolosa per tutti i partecipanti poiché nell’impianto erano presenti circa 200 spettatori, la maggioranza dei quali sostenitori della Soc. Mediterranea; circa 80 di tali sostenitori erano posizionati nei pressi delle transenne di recinzione; e) il d.d.g., dopo la tentata aggressione nei suoi confronti, decideva, per motivi cautelativi e di ordine pubblico, di non sospendere l’incontro onde evitare che eventi simili o più gravi potessero verificarsi nuovamente; decideva, altresì, di proseguire la gara “pro forma” per i restanti 12 minuti poiché era rimasto scosso e turbato per quanto accadutogli e poiché tale condizione psicologica non gli consentiva più di dirigere la gara in serenità ed in piena libertà di giudizio; come dichiarato durante la sua audizione, il d.d.g., dopo l’atto violento subito, aveva avvertito una situazione di pericolo per lui, per il collega e per i calciatori ed aveva temuto per la loro incolumità e la sua; f) il d.d.g., nel corso della sua audizione, ha altresì dichiarato che, per la situazione sopradescritta e per lo stato d’animo in cui versava a causa della tentata aggressione, nei 12 minuti successivi all’episodio di cui si è detto, aveva diretto l’incontro “a richiesta” e cioè adottava le decisioni in maniera tale che non causassero dissensi; ha dichiarato, inoltre, di non aver comunicato a nessuno delle due Società la sua decisione di portare a termine la gara pro forma, ma di essersi consultato soltanto con il collega; g) terminato l’incontro, i due arbitri si chiudevano cautelativamente nel proprio spogliatoio e vi rimanevano per circa un’ora fino alle ore 20.15, dopodiché uscivano senza avere altri problemi. •accertato altresì che il d.d.g., pur turbato e scosso per la tentata aggressione subita, aveva deciso di non sospendere la gara sia per il nervosismo manifestato dagli spettatori sugli spalti dopo l’episodio violento nei suoi confronti sia per evitare che potessero verificarsi ulteriori inconvenienti causati dalla decisione stessa, in quanto quest’ultima poteva far preludere alla punizione sportiva della perdita della gara in questione a carico della società ritenuta responsabile della sospensione stessa; •ritenuto che l’episodio così come descritto dal d.d.g. nel proprio rapporto e durante l’audizione (invasione di campo di un dirigente della Soc. F.C. Mediterranea e tentata aggressione nei suoi confronti) rendeva obiettivamente impossibile la continuazione del gioco in termini sportivamente validi e che la prosecuzione pro forma dell’incontro adottata dal d.d.g., sia per lo stato psicologico in cui egli si era venuto a trovare sia per l’ambiente in cui si stava svolgendo la gara (palestra al chiuso e particolarmente affollata, con gli spettatori a ridosso delle transenne, vicini al terreno di gioco, senza alcuna rete di recinzione che proteggesse gli arbitri ed i calciatori sul campo) si è rivelata soluzione appropriata in quanto non si sono poi verificati altri inconvenienti; •desunto dagli atti in possesso che l’azione commessa dal Suarino verso il d.d.g. integra gli estremi della condotta violenta in quanto connotata dalla volontarietà di colpire il d.d.g. stesso con l’intento di procurargli danno fisico e dalla veemenza impressa al colpo inferto (schivato poi parzialmente dall’arbitro); •considerata la gravità dell’azione stessa nonché il comportamento intimidatorio, minaccioso, ingiurioso ed aggressivo posti in essere dal Suarino al momento della tentata aggressione nei confronti dell’arbitro ed anche successivamente, che non possono trovare alcuna attenuante e rilevato che, a causa di ciò, è stata alterata la garanzia dell’indipendenza e della serenità di giudizio del direttore di gara; •ritenuto, altresì, che una tentata aggressione nei confronti dell’arbitro da parte di un dirigente di Società (posizionato fra il pubblico e che aveva nella circostanza invaso il campo), costituisce, a prescindere dalle conseguenze causate, un atto deplorevole che non può essere tollerato durante una competizione sportiva fra calciatori dilettanti, motivo per cui a tale condotta deve corrispondere una congrua sanzione; si ricorda che fra i doveri fondamentali di un dirigente è quello di tenere costantemente un comportamento improntato alla massima correttezza ed al massimo rispetto soprattutto verso gli ufficiali di gara, al fine che non siano lesi la loro autorità ed il loro prestigio e ciò, anche, al fine precipuo di costituire esempio e guida per i propri calciatori ; •considerato, infine, che la Soc. F.C. Mediterranea non può che essere ritenuta oggettivamente responsabile della tentata aggressione all’arbitro commessa da un proprio Dirigente al 18’ del 2° tempo (art. 4, comma 2 del C.G.S.) che ha impedito la regolare prosecuzione dell’incontro ed ha costretto il d.d.g. a continuare la gara pro forma, così come contemplato dall’art. 64 N.O.I.F.; P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE delibera, •nei confronti della Soc. F.C. MEDITERRANEA, 1) la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. STAR FIVE – F.C. MEDITERRANEA, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Regionale, Serie C1, con il punteggio di 0 – 6, ai sensi dell’art. 17, punti 1 e 4, lett. b), del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2 del C.G.S.; 2) l’ammenda di € 500,00, ai sensi dell’art. 4, punto 2, del C.G.S. (responsabilità oggettiva), e dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.; •nei confronti del sig. SUARINO Giuseppe (F.C. Mediterranea) l’inibizione fino al 6 dicembre 2014, per condotta violenta, minacciosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. a) e d), del C.G.S.
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