COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 17/11/2012 STAR FIVE – F.C. MEDITERRANEA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 06.12.2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 17/11/2012 STAR FIVE – F.C. MEDITERRANEA
Nel corso della gara del Campionato di Calcio a 5 Regionale (Serie C1) A.S.D. Star Five – F.C.
Mediterranea del 17.11.2012 e, più precisamente al 18’ del 2° tempo, una persona del pubblico (poi
identificata in un dirigente della F.C. Mediterranea), dopo aver scavalcato le transenne di recinzione,
entrava sul terreno di gioco e lo attraversava di corsa; avvicinatasi all’arbitro, dapprima lo insultava, lo
minacciava e lo spingeva, dopodiché tentava, con veemenza, di colpirlo al volto con uno schiaffo
riuscendoci solo parzialmente con le punte della dita grazie all’intervento di 5 – 6 persone che la
avevano rincorsa e successivamente bloccata.
A causa della sopradescritta tentata aggressione, l’arbitro (di seguito d.d.g.), scosso e turbato
psicologicamente per quanto accadutogli, decideva di non sospendere la gara, ma, per fini cautelativi e
di ordine pubblico, di proseguirla “pro forma”.
Il gioco veniva quindi ripreso e, dopo circa 12 minuti, l’incontro arrivava alla conclusione.
In data 20.11.2012, questo Giudice Sportivo Territoriale, ravvisata la necessità di esperire accertamenti
in merito alla citata gara, si riservava ogni decisione in merito ai fatti in essa accaduti alla conclusione
degli accertamenti stessi; veniva, pertanto, disposta l’audizione dell’arbitro nei cui confronti era stata
commessa la condotta violenta sopra specificata, audizione che avveniva in data 28.11.2012, a Trieste.
Cio’ premesso, il Giudice Sportivo Territoriale,
- a scioglimento della riserva espressa in data 20.11.2012;
- esaminati il rapporto ed il supplemento di rapporto, relativi alla gara Star Five – F.C.
Mediterranea del 17.11.2012, valevole per il campionato di calcio a 5 regionale (serie C1), fatti
pervenire dal d.d.g. e preso atto di quanto riferito dallo stesso nell’audizione del 28.11.2012
presso questo organo di giustizia sportiva;
- rilevato che dagli atti in possesso è emerso che:
a) la gara in questione, fino al 18’ del 2° tempo, era stata intensa e caratterizzata da numerosi
falli, motivo per cui, alla fine dell’incontro, risultavano otto calciatori ammoniti ed uno espulso
a seguito di seconda ammonizione; il pubblico era vivace, ma non offensivo nei confronti
degli arbitri;
b) al 18’ del 2° tempo, l’arbitro dapprima accordav a erroneamente una rete alla squadra
dell’A.S.D. Star Five e, poi, prima della ripresa del gioco, la annullava immediatamente; nei
frangenti precedenti all’annullamento della predetta rete, un sostenitore che indossava la
tenuta sociale della Soc. Mediterranea (identificato dal d.d.g., dopo la fine dell’incontro, nel
Dirigente dell’A.S.D. Futsal Club Mediterranea, sig. Suarino Giuseppe attraverso la “Richiesta
di emissione Tessera Personale Dirigente – pratica n. D190325”, di cui il d.d.g. stesso poteva
prendere visione in quanto in suo possesso, fra i documenti presentati dalla Soc.
Mediterranea, prima dell’inizio della gara per l’identificazione dei propri tesserati), dopo aver
scavalcato le transenne di recinzione, invadeva il terreno di gioco, lo attraversava di corsa
per circa 40 metri, dopodiché si avvicinava al d.d.g. , minacciandolo ed insultandolo; a questo
punto, il predetto dirigente, che non aveva ancora capito la decisione del d.d.g. di annullare la
predetta rete, giunto a brevissima distanza dal d.d.g. stesso, gli appoggiava le mani sul petto
e gli inferiva una spinta facendolo indietreggiare di qualche passo, ma senza causargli
conseguenze; il Suarino tentava quindi di colpire energicamente il d.d.g. con uno schiaffo sul
volto riuscendoci solo parzialmente con le punte della dita e, ciò, sia per il repentino
spostamento effettuato dal d.d.g. nel tentativo di schivare il colpo sia per l’intervento di altri 5-
6 sostenitori della Soc. Mediterranea che lo trattenevano con notevole fatica, in quanto di
statura alta e di corporatura robusta. Anche i predetti 5-6 sostenitori (che erano posizionati
nello spazio riservato al pubblico) invadevano il terreno di gioco (anche se con l’intento di
bloccare il Suarino), dopo aver scavalcato le transenne e raggiungevano il Suarino stesso
nel mentre stava aggredendo il d.d.g.; il Suarino – secondo quanto rapportato dal d.d.g. -,
nella circostanza, era in preda ad una crisi nervosa e si agitava nel tentativo di liberarsi dalle
predette persone che lo trattenevano per arrivare nuovamente a contatto con il d.d.g. e
proferiva nei riguardi di quest’ultimo espressioni minacciose ed epiteto ingiurioso;
c) in breve tempo i predetti sostenitori della Soc. Mediterranea riuscivano, a forza, ad
allontanare dal terreno di gioco il Suarino, il quale era in uno stato di alterazione tale che
tentava più volte di rientrarvi senza riuscirci perché trattenuto dalle citate persone;
d) a seguito di tale episodio di violenza verso il d.d.g., il gioco riprendeva dopo un minuto di
interruzione e l’atteggiamento dei sostenitori di entrambe le squadre si inaspriva nei confronti
degli ufficiali di gara, motivo per il quale la situazione cominciava a divenire pericolosa per
tutti i partecipanti poiché nell’impianto erano presenti circa 200 spettatori, la maggioranza dei
quali sostenitori della Soc. Mediterranea; circa 80 di tali sostenitori erano posizionati nei
pressi delle transenne di recinzione;
e) il d.d.g., dopo la tentata aggressione nei suoi confronti, decideva, per motivi cautelativi e di
ordine pubblico, di non sospendere l’incontro onde evitare che eventi simili o più gravi
potessero verificarsi nuovamente; decideva, altresì, di proseguire la gara “pro forma” per i
restanti 12 minuti poiché era rimasto scosso e turbato per quanto accadutogli e poiché tale
condizione psicologica non gli consentiva più di dirigere la gara in serenità ed in piena libertà
di giudizio; come dichiarato durante la sua audizione, il d.d.g., dopo l’atto violento subito,
aveva avvertito una situazione di pericolo per lui, per il collega e per i calciatori ed aveva
temuto per la loro incolumità e la sua;
f) il d.d.g., nel corso della sua audizione, ha altresì dichiarato che, per la situazione
sopradescritta e per lo stato d’animo in cui versava a causa della tentata aggressione, nei 12
minuti successivi all’episodio di cui si è detto, aveva diretto l’incontro “a richiesta” e cioè
adottava le decisioni in maniera tale che non causassero dissensi; ha dichiarato, inoltre, di
non aver comunicato a nessuno delle due Società la sua decisione di portare a termine la
gara pro forma, ma di essersi consultato soltanto con il collega;
g) terminato l’incontro, i due arbitri si chiudevano cautelativamente nel proprio spogliatoio e vi
rimanevano per circa un’ora fino alle ore 20.15, dopodiché uscivano senza avere altri
problemi.
•accertato altresì che il d.d.g., pur turbato e scosso per la tentata aggressione subita, aveva
deciso di non sospendere la gara sia per il nervosismo manifestato dagli spettatori sugli spalti
dopo l’episodio violento nei suoi confronti sia per evitare che potessero verificarsi ulteriori
inconvenienti causati dalla decisione stessa, in quanto quest’ultima poteva far preludere alla
punizione sportiva della perdita della gara in questione a carico della società ritenuta
responsabile della sospensione stessa;
•ritenuto che l’episodio così come descritto dal d.d.g. nel proprio rapporto e durante l’audizione
(invasione di campo di un dirigente della Soc. F.C. Mediterranea e tentata aggressione nei suoi
confronti) rendeva obiettivamente impossibile la continuazione del gioco in termini sportivamente
validi e che la prosecuzione pro forma dell’incontro adottata dal d.d.g., sia per lo stato
psicologico in cui egli si era venuto a trovare sia per l’ambiente in cui si stava svolgendo la gara
(palestra al chiuso e particolarmente affollata, con gli spettatori a ridosso delle transenne, vicini
al terreno di gioco, senza alcuna rete di recinzione che proteggesse gli arbitri ed i calciatori sul
campo) si è rivelata soluzione appropriata in quanto non si sono poi verificati altri inconvenienti;
•desunto dagli atti in possesso che l’azione commessa dal Suarino verso il d.d.g. integra gli
estremi della condotta violenta in quanto connotata dalla volontarietà di colpire il d.d.g. stesso
con l’intento di procurargli danno fisico e dalla veemenza impressa al colpo inferto (schivato poi
parzialmente dall’arbitro);
•considerata la gravità dell’azione stessa nonché il comportamento intimidatorio, minaccioso,
ingiurioso ed aggressivo posti in essere dal Suarino al momento della tentata aggressione nei
confronti dell’arbitro ed anche successivamente, che non possono trovare alcuna attenuante e
rilevato che, a causa di ciò, è stata alterata la garanzia dell’indipendenza e della serenità di
giudizio del direttore di gara;
•ritenuto, altresì, che una tentata aggressione nei confronti dell’arbitro da parte di un dirigente di
Società (posizionato fra il pubblico e che aveva nella circostanza invaso il campo), costituisce,
a prescindere dalle conseguenze causate, un atto deplorevole che non può essere tollerato
durante una competizione sportiva fra calciatori dilettanti, motivo per cui a tale condotta deve
corrispondere una congrua sanzione; si ricorda che fra i doveri fondamentali di un dirigente è
quello di tenere costantemente un comportamento improntato alla massima correttezza ed al
massimo rispetto soprattutto verso gli ufficiali di gara, al fine che non siano lesi la loro autorità ed
il loro prestigio e ciò, anche, al fine precipuo di costituire esempio e guida per i propri calciatori ;
•considerato, infine, che la Soc. F.C. Mediterranea non può che essere ritenuta oggettivamente
responsabile della tentata aggressione all’arbitro commessa da un proprio Dirigente al 18’ del 2°
tempo (art. 4, comma 2 del C.G.S.) che ha impedito la regolare prosecuzione dell’incontro ed ha
costretto il d.d.g. a continuare la gara pro forma, così come contemplato dall’art. 64 N.O.I.F.;
P.Q.M.
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
delibera,
•nei confronti della Soc. F.C. MEDITERRANEA,
1) la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. STAR FIVE – F.C.
MEDITERRANEA, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Regionale, Serie C1, con
il punteggio di 0 – 6, ai sensi dell’art. 17, punti 1 e 4, lett. b), del C.G.S. e dell’art. 18,
punto 2 del C.G.S.;
2) l’ammenda di € 500,00, ai sensi dell’art. 4, punto 2, del C.G.S. (responsabilità
oggettiva), e dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.;
•nei confronti del sig. SUARINO Giuseppe (F.C. Mediterranea) l’inibizione fino al 6
dicembre 2014, per condotta violenta, minacciosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro,
ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. a) e d), del C.G.S.