COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ ASD BEGLIANO (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore TRENTIN Sebastiano (in C.U. n° 52 del 22.11.2012)
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’ ASD BEGLIANO (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della
squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore TRENTIN Sebastiano (in C.U. n° 52 del
22.11.2012)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n°52 dd 22.11 .2012 il GST infliggeva al calciatore TRENTIN
Sebastiano la squalifica per quattro gare effettive “ai sensi dell’art. 19, punto 1, lettera e) del CGS per
essere stato espulso dal terreno di gioco, al 32’ del secondo tempo, per aver dato, in azione di gioco,
una gomitata ad un calciatore avversario; successivamente non ottemperava subito al provvedimento
disciplinare e proferiva degli epiteti gravemente ingiuriosi nei confronti dell’arbitro; tale condotta veniva
reiterata anche a fine gara nei pressi degli spogliatoi dove nuovamente rivolgeva al direttore di gara frasi
ingiuriose.”
Con tempestivo reclamo l’ASD BEGLIANO impugnava tale decisione, lamentando l’eccessiva asprezza
della sanzione e chiedendo una riduzione della stessa.
A sostegno della propria domanda la reclamante forniva una ricostruzione dei fatti in parte difforme da
quella riportata a referto, rilevando che il fallo commesso sarebbe stato involontario ed accidentale ed in
parte riconoscendo che ingiustificatamente il calciatore, “seppur accecato dall’ingiustizia ricevuta” per
essere stato espulso, ha offeso il direttore di gara.
Il reclamo è infondato.
Se la sanzione dell’espulsione decretata dal direttore di gara sia stata giusta o eccessiva non è
contestabile in questa sede. In ordine alla gomitata, peraltro, il GST ha precisato quanto già l’arbitro
aveva riportato a referto, cioè che il fatto è accaduto in una “azione di gioco”. Ma non è per tale
violazione che il GST ha quantificato la squalifica in quattro giornate.
La reclamante dà sproporzionato rilievo alla gomitata e non considera adeguatamente nella sua difesa
la condotta successiva a tale fatto, che invece è la primaria causa della gravità della sanzione: dopo
l’espulsione, il calciatore si è reso protagonista di espressioni irriguardose e poi ingiuriose nei confronti
dell’arbitro. Per tale fatto l’art. 19.4 a) CGS dispone la squalifica “minima” per due giornate che vanno ad
assommarsi alla giornata dovuta all’espulsione. Non solo, ma ha anche ritardato l’uscita dal campo (art.
1.1 CGS in relazione alla Regola 12). Viepiù, a mente fredda, al termine della gara, il calciatore ha
reiterato la propria condotta ingiuriosa [nuovamente art. 19.4 a) CGS].
In tale sommatoria di condotte antiregolamentari, il GST ha ritenuto di richiamarsi genericamente alla
“squalifica per una o più giornate di gara” ex art. 19.1 e)[19.1 e) squalifica per una o più giornate di
gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è
inferiore a quattro giornate di gara;] non certo con riguardo ad una “particolare violenza” della
gomitata, “particolare violenza” di cui non c’è traccia né a referto né nel provvedimento, ma
semplicemente perché tale richiamo normativo contiene “genericamente” in sé la sanzione della
“squalifica” per tutte le singole condotte che “specificamente” la CDT ha dovuto ricordare.
In considerazione della modesta portata della vicenda, la CDT ritiene di non operare una reformatio in
pejus della squalifica, che sarebbe stata nelle sue facoltà (cfr art. 36.3 CGS).
PQM
La CDT rigetta perché infondato il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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