COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD GEMONESE e del suo PRESIDENTE sig. PRETTO GIUSEPPE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD GEMONESE e del suo PRESIDENTE sig. PRETTO GIUSEPPE. Con raccomandata 10 settembre 2012, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: ˇ il sig Giuseppe PRETTO, Presidente della ASD GEMONESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 49 lett. C) N.O.I.F. e agli artt. 23 e 24, nr. 2 lett c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND, relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “Eccellenza” entro il termine “ordinatorio” del 16.07.2011. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per il versamento dei diritti per l’iscrizione al Campionato 2011/2012”. ˇ la ASD GEMONESE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e il tesserato deferito, nonché la Procura Federale per la riunione del 29 novembre 2012, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 29 novembre 2012, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e il sig. Claudio Gubiani, Vice Presidente, in rappresentanza del Presidente Giuseppe PRETTO e della ASD GEMONESE, giusta delega prodotta e allegata agli atti. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il sig. Gubiani ha fatto presente che il pagamento è stato effettuato l’ultimo giorno utile, ma con valuta successiva al termine previsto dal regolamento. In ogni caso ha chiesto di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in 10 (dieci) giorni di inibizione per il Presidente (pena base gg. 15 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed € 170,00 (centosettanta/00) di ammenda per la società (pena base € 260,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). La motivazione La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società dovessero provvedere, entro il termine .ordinatorio. del 16.07.2011, a curare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, Eccellenza), precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. PRETTO Giuseppe P.Q.M. ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, la C.D.T. dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, la applicazione delle seguenti sanzioni: - a carico del Sig . Giuseppe PRETTO la inibizione per giorni 10 (dieci) ; - a carico della società ASD GEMONESE l’ammenda di € 170,00 (centosettanta). Ai sensi dell’art. 35 /4 .1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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