COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Preso atto che la Società LADISPOLI,

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Preso atto che la Società LADISPOLI, con fax del 29.11.2012, confermava di non dare seguito al preannuncio di reclamo in merito alla gara di cui in epigrafe. Esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue: - Nel corso del secondo tempo sostenitori della Società LADISPOLI, riconducibili alla stessa, rivolgevano all'arbitro ed agli Organi Federali espressioni offensive e minacciose. - Nel corso della gara sostenitori della Società R. MORANDI intonavano cori offensivi all'indirizzo della terna arbitrale. - Nel corso dell'intervallo, tra il primo e secondo tempo, persona non identificata, qualificatasi Presidente della Società, minacciava ripetutamente l'arbitro ed un suo assistente. All'invito del direttore di gara di uscire dalla zona degli spogliatoi, con arroganza, si rifiutava e pronunciava una frase intimidatoria. - In tale frangente un estraneo, entrato indebitamente da un cancello lasciato aperto, colpiva con un pugno in faccia un calciatore della Società LADISPOLI, il quale è rimasto stordito e costretto ad essere trasportato presso il pronto soccorso di zona per essere medicato. Il malcapitato accusava forte mal di testa ed escoriazioni varie al volto. L'estraneo, si è allontanato dallo stesso cancello, privo di ogni controllo sin dall’inizio della partita. - A fine gara, intervenivano gli Agenti della Forza Pubblica per i rilievi del caso. - La terna arbitrale, non riceveva la dovuta assistenza dai Dirigenti della Società R. MORANDI nell'abbandonare l'impianto sportivo. - I provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 95 del 28/11/2012. Considerato quanto sopra esposto DELIBERA - di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: R. MORANDI - LADISPOLI 2 - 1 - di sanzionare la Società R. MORANDI con l'ammenda di Euro 1.500 più la diffida del campo di gioco; - di comminare alla Società LADISPOLI l'ammenda di Euro 150; - di addebitare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it