COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTELIBRETTI CALCIO TEAM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUGGERI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: MONTELIBRETTI CALCIO TEAM – MAR.NA del 18.11.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTELIBRETTI CALCIO TEAM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUGGERI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: MONTELIBRETTI CALCIO TEAM – MAR.NA del 18.11.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; ritenuto che il comportamento del calciatore RUGGERI, anche alla luce di quanto riferito dall’arbitro, può essere ricondotto ad atteggiamento di semplice protesta – circostanza questa confermata altresì dal fatto che il giocatore, nell’occasione, non ha rivolto al Direttore di gara alcuna minaccia o espressione offensiva; che, pertanto, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata; tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore RUGGERI LUCA da 4 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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