COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DE LORENZO DANIELE, FORTE EMILIANO, MERCURI ANDREA, MILIA JONATHAN, PISANO EMANUELE E RUZZOLINI GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 23C5 DEL 23.11.2012 (Gara: PIGNETO TEAM – DON BOSCO CINECITTA’ del 23.11.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DE LORENZO DANIELE, FORTE EMILIANO, MERCURI ANDREA, MILIA JONATHAN, PISANO EMANUELE E RUZZOLINI GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 23C5 DEL 23.11.2012 (Gara: PIGNETO TEAM – DON BOSCO CINECITTA’ del 23.11.2012 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; osservato che, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. le sanzioni disciplinari adottate a carico dei calciatori fino a 2 gare non sono impugnabili in alcuna sede; tenuto conto quindi che quanto evidenziato nel reclamo proposto non può essere preso in considerazione, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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