COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTBOL MONTESACRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BARBAGALLO ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: LA FENICE ARSOLI – FUTBOL MONTESACRO del 18.11.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTBOL MONTESACRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BARBAGALLO ALESSIO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91
DEL 22.11.2012
(Gara: LA FENICE ARSOLI – FUTBOL MONTESACRO del 18.11.2012 – Campionato II
Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società FUTBOL MONTESACRO minimizza il
comportamento del calciatore BARBAGALLO, riconducendolo ad atteggiamento di protesta e
stizza;
esaminati gli atti ufficiali, dai quali risulta, per contro, che il BARBAGALLO, espulso per fallo da
ultimo uomo, ha assunto un comportamento gravemente minaccioso verso l’arbitro ed una volta
uscito ha tenuto un comportamento gravemente scorretto;
considerato che, alla luce di quanto sopra, appare ampiamente congrua la squalifica inflitta e
quindi insussistenti le lamentele della ricorrente, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società FUTBOL MONTESACRO e, per l’effetto, di
confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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