COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CRISTELLI ADRIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 15.11.2012 (Gara: POLI – MORENA dell’11.11.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CRISTELLI ADRIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 15.11.2012 (Gara: POLI – MORENA dell’11.11.2012 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società reclamante, osserva: considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il gesto compiuto dal giocatore al termine dell’incontro – spallata all’arbitro, senza conseguenze – può ricondursi ad un atteggiamento di protesta, manifestato con un gesto invasivo, ma privo di alcun intento di violenza. Che, pertanto, pur censurandosi tale comportamento, nonché quello posto in essere in precedenza dal CRISTELLI (minacce ed offese all’arbitro, al momento dell’espulsione), la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata; tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore CRISTELLI ADRIANO dal 30.6.2013 al 28.2.2013. La tassa reclamo va restituita.
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