COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO MASSIMINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE FASSIO MARCO E FINO AL 30.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE NICASTRO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 25.10.2012 (Gara: BORGO MASSIMINA – AIRONE ARDEA del 21.10.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO MASSIMINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE FASSIO MARCO E FINO AL 30.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE NICASTRO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 25.10.2012 (Gara: BORGO MASSIMINA – AIRONE ARDEA del 21.10.2012 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata come da richiesta la reclamante, osserva: a motivo del ricorso, la reclamante ha lamentato la eccessività delle sanzioni comminate ai propri tesserati, dal momento che il calciatore NICASTRO ha soltanto “strattonato” l’arbitro senza conseguenze, mentre il calciatore FASSIO, pur avendo colpito il Direttore di gara con uno “scappellotto” alla nuca, non ha causato a quest’ultimo alcun danno fisico, tanto è vero che lo stesso ha potuto proseguire l’incontro, senza necessità di cure mediche. Si è quindi chiesta una riduzione delle squalifiche, da contenere nella misura indicata rispettivamente al cpv 4 a) e 4 b) dell’art. 19 del C.G.S. Valutati i fatti descritti dettagliatamente nel rapporto arbitrale, e precisato inoltre che le squalifiche indicate al comma 4 dell’art. 19 del C.G.S. costituiscono le sanzioni minime che devono essere applicate ai calciatori responsabili delle infrazioni ivi menzionate, per quanto concerne il giocatore NICASTRO ALESSANDRO, il quale nel protestare avverso la convalida della rete avversaria, ha rivolto ripetuti insulti all’arbitro e lo ha poi strattonato per la divisa dopo la sua espulsione, reiterando le offese dalla zona degli spogliatoi, questa Commissione ritiene che il comportamento del tesserato vada ricondotto ad un atteggiamento di protesta, manifestata con toni offensivi e con un gesto invasivo, ma senza alcun intento di violenza; sicchè la sanzione potrò essere parzialmente rivisitata. Si ritiene invece del tutto congrua ed adeguata rispetto alla gravità dei gesti violenti posti in essere, la sanzione inflitta al calciatore FASSIO MARCO, il quale, sopraggiungendo dalle spalle, ha colpito l’arbitro con un violento schiaffo alla nuca e, mantenendo poi la mano sulla sua testa, l’ha piegata con forza verso il basso, provocandogli un forte dolore alla base del collo. Ribadita l’intollerabilità di tale prolungata condotta violenta, si osserva peraltro che la squalifica comminata dal Giudice Sportivo appare del tutto in linea con le sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo relativo al calciatore NICASTRO ALESSANDRO, riducendo la squalifica al 31.1.2013. Di respingere il reclamo relativo al calciatore FASSIO MARCO confermando la squalifica fino al 31.12.2015. La tassa reclamo va restituita.
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