COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 69 DEL 2-11-2012 IN MERITO ALLA GARA FONTANA LIRI – SEMPREVISA DEL 31-10-2012 COPPA ITALIA PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 69 DEL 2-11-2012 IN MERITO ALLA GARA FONTANA LIRI – SEMPREVISA DEL 31-10-2012 COPPA ITALIA PROMOZIONE Il Giudice Sportivo ha irrogato alla società Semprevisa la punizione sportiva della perdita della gara, l’esclusione della competizione e l’ammenda di € 2.000,00, considerandola rinunciataria a tutti gli effetti, non avendo raggiunto in tempo utile il campo di Fontana Liri. Argomentava il Giudice che, in effetti, la società Semprevisa aveva documentato un guasto meccanico al mezzo che la stava portando a destinazione, ma la documentazione prodotta attestava solo che alle ore 14,05 una pattuglia dei Carabinieri aveva constatato che il pullman che trasportava la squadra della Semprevisa si trovava fermo, in panne, fuori dal casello autostradale di Anagni, quando mancava per giungere a destinazione oltre un’ora di viaggio; quindi la Semprevisa non sarebbe mai potuta giungere entro il tempo di attesa a destinazione ed era evidente che si era messa in viaggio troppo in ritardo. Si duole della sentenza la Semprevisa che ha prodotto una serie di documenti all’attenzione della Commissione, in particolare il tabulato telefonico del cellulare del presidente che attesta come alle ore 13,30 da quel numero sia partita una chiamata per la polizia di stato, ed una copia del cronotachigrafo del pullman attestante che il mezzo è partito alle ore 12,15 circa e si è fermato definitivamente alle ore 12,45. Nel ricostruire gli eventi la società reclamante ha dichiarato di essere partita alle ore 12,15 da Carpineto Romano per Fontana Liri con un tempo di percorrenza previsto di circa un’ora e quindici minuti e quindi sarebbe giunta a destinazione alle ore 13,30, di aver brevemente sostato intorno alle ore 12,45 all’entrata del casello autostradale di Anagni per consentire a dei calciatori che avevano raggiunto il gruppo colà, di salire a bordo del pullman ma che il mezzo aveva accusato una avaria al motore che non era ripartito dopo la sosta. Avevano quindi richiesto l’intervento della società di noleggio dei pullman che però non aveva al momento un altro mezzo disponibile e si era adoperata per reperire un meccanico che però doveva partire da Monterotondo, ed infine, dopo che l’autista aveva provato del tutto per ripartire avevano preso atto della situazione e chiamato la Polizia di Stato per far constatare l’occorso. La Polizia giungeva poco dopo ma la pattuglia dichiarava di non poter verbalizzare in quanto la competenza era limitata al tratto autostradale e quindi la stessa pattuglia chiamava i Carabinieri che intervenivano poco dopo e redigevano la relazione di servizio in atti. Ritiene la Commissione che, alla luce dei nuovi e probanti documenti che non erano a disposizione del Giudice di prime cure la cui decisione appare adeguata ai documenti sino ad allora in atti, la causa di forza maggiore sussista. Infatti l’orario di partenza del Pullman della squadra era nei limiti dell’orario previsto per la gara ed il cronotachigrafo dimostra come il mezzo sia rimasto in avaria dopo circa 30’ minuti di viaggio ed un po’ meno della metà del percorso. Il tempo occorrente per far giungere un numero di autovetture adeguato da Carpineto Romano a quel punto non era compatibile con la possibilità di raggiungere il campo di Fontana Liri in tempo, considerando che tra i tentativi di far ripartire il mezzo ed il tempo occorrente per reperire almeno quattro o cinque autovetture per trasportare i calciatori si sarebbe perso almeno trenta – quaranta minuti. La documentazione in atti, oltre a dimostrare tempi e modi dell’avaria in modo pressoché cronometrico, dimostra anche che la società si attivò per reperire un pullman alternativo con la società di noleggio, senza successo. In sostanza, considerando che si giocava di giorno feriale ed in località distante si può affermare che l’avaria del mezzo di trasporto della squadra, avvenuta pressoché a metà strada, ha costituito una causa di forza maggiore apprezzabile e che va dichiarata, comportando quindi la ripetizione della gara. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società SEMPREVISA annullando l’ammenda di € 2.000 dando mandato al C.R. Lazio per la ripetizione della gara. La tassa reclamo va restituita.
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