COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRICTENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CICERONE MARCO TULLIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 11 DEL 25.10.2012 (Gara: BRICTENSE – STIMIGLIANO 1969 del 19.10.2012 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRICTENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
FINO AL 30.9.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CICERONE MARCO TULLIO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 11
DEL 25.10.2012
(Gara: BRICTENSE – STIMIGLIANO 1969 del 19.10.2012 – Campionato Calcio a 5 Serie D
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società reclamante chiede una riduzione della squalifica in
oggetto assumendo che il CICERONE si sia limitato soltanto a lanciare platealmente a terra la
fascia di capitano, senza indirizzarla contro l’arbitro, pur riconoscendo le frasi ingiuriose
pronunciate dal medesimo.
Pertanto richiede la riduzione della sanzione.
Esaminati gli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata, da cui si ricava, oltre alle ingiurie pronunciate
in più occasioni dal calciatore, anche il lancio della fascia di capitano che raggiungeva il viso
dell’arbitro causandogli fastidio ad un occhio.
Tenuto conto di alcune argomentazioni poste in essere dalla reclamante, che possono essere
prese in considerazione, per il fatto che si è trattato di un plateale gesto di protesta, concretizzatosi
con il lancio della fascia da parte del capitano CICERONE che ha raggiunto l’arbitro;
Ritenuto che la squalifica inflitta in rapporto all’entità degli episodi addebitati, può essere
lievemente ridimensionata, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in oggetto e per l’effetto di ridurre la squalifica nei confronti del calciatore
CICERONE MARCO TULLIO al 30 giugno 2013.
La tassa reclamo va restituita.
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