COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA STORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAFARELLI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 7.11.2012 (Gara: FIANO ROMANO – LA STORTA del 4.11.2012 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA STORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAFARELLI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 7.11.2012 (Gara: FIANO ROMANO – LA STORTA del 4.11.2012 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società LA STORTA, negando che il calciatore CAFARELLI abbia rivolto improperi all’arbitro, dopo l’espulsione per somma di ammonizioni, chiede che la squalifica venga ridotta ad una giornata; considerato che l’assunto della reclamante è smentito dal contenuto del referto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), dal quale risulta che il CAFARELLI, a seguito dell’espulsione di cui sopra, faceva oggetto l’arbitro di espressioni ingiuriose; ritenute, pertanto, infondate le doglianze della ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società LA STORTA e di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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