COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE DEI CASALI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE PEZZELLA ILENIA E PER 2 GARE A CARICO DELLE CALCIATRICI DELL’OLMO FABIANA E RINVERSI VALERIA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 18 DEL 15.11.2012 (Gara: VALLE DEI CASALI – C.C.C.P. 1987 del 9.11.2012 – Campionato C5 Serie D Femminile)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE DEI CASALI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A
CARICO DELLA CALCIATRICE PEZZELLA ILENIA E PER 2 GARE A CARICO DELLE
CALCIATRICI DELL’OLMO FABIANA E RINVERSI VALERIA ADOTTATI DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 18 DEL 15.11.2012
(Gara: VALLE DEI CASALI – C.C.C.P. 1987 del 9.11.2012 – Campionato C5 Serie D
Femminile)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società VALLE DEI CASALI chiede una riduzione delle
squalifiche inflitte alle giocatrici nonchè la revoca dell’ammenda, minimizzando il comportamento
delle suddette negando la condotta addebitata ai propri sostenitori.
Considerato che, preliminarmente, la squalifica per 2 gare non è impugnabile in alcuna sede (art.
45 del C.G.S.) e che la condotta dei sostenitori è ampiamente descritta nel referto arbitrale, fonte
primaria di prova;
tenuto conto che, pertanto, le doglianze della reclamante appaiono prive di fondamento e la
sanzione pecuniaria ampiamente adeguata, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VALLE DEI CASALI e di confermare, quindi, le
decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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