COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ D.L.F. CIVITAVECCHIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1° MARZO 2013 A CARICO DELL’ALLENATORE PETROVICH RASKO ADOTTATO DAL GIUCICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30SGS DEL 25.10.2012 (Gara: CIVITAVECCHIA 1920 – D.L.F. CIVITAVECCHIA del 25.10.2012 – Campionato Giovanissimi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ D.L.F. CIVITAVECCHIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1° MARZO 2013 A CARICO DELL’ALLENATORE PETROVICH RASKO ADOTTATO DAL GIUCICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30SGS DEL 25.10.2012 (Gara: CIVITAVECCHIA 1920 – D.L.F. CIVITAVECCHIA del 25.10.2012 – Campionato Giovanissimi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata la Società interessata, osserva: la ricorrente ha lamentato la eccessività della sanzione, dal momento che l’allenatore PETROVICH avrebbe soltanto protestato nei confronti dell’arbitro, se pur in maniera veemente. Dal rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta che il PETROVICH, dopo la concessione di una rete alla squadra avversaria, aveva rivolto al Direttore di gara ripetuti insulti e, successivamente, dopo essere stato allontanato dal campo, aveva rivolto allo stesso pesanti e gravi minacce, avvicinandosi a lui con atteggiamento ostile; egli aveva poi reiterato le offese e le minacce sia dalla zona degli spogliatoi che dalla tribuna. Questa Commissione ritiene tuttavia di ridurre parzialmente la sanzione, in quanto deve escludersi ogni intento di natura violenta da parte dell’interessato, il quale, in effetti, si è reso responsabile soltanto di una serie di invettive e minacce, rivolte all’arbitro con toni e modi particolarmente accesi. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico dell’allenatore PETROVICH RASKO dal 1°.3.2013 al 28.2.2013. La tassa reclamo va restituita.
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