COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESERCITO CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 31.10.2012 (Gara: FRASCATI – ESERCITO CALCIO ROMA del 27.10.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESERCITO CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 31.10.2012 (Gara: FRASCATI – ESERCITO CALCIO ROMA del 27.10.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata come da richiesta la Società interessata, osserva: la gara a margine è stata sospesa all’8° minuto del II tempo per lo spegnimento della maggior parte dei fari che garantivano l’illuminazione del terreno di gioco. A seguito del succinto rapporto dell’arbitro, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma ordinava la ripetizione dell’incontro. Avverso tale decisione la Società ESERCITO CALCIO ROMA adiva questo Organo di Giustizia Sportiva facendo presente che la mancanza di illuminazione non era dovuta ad un blocco di corrente verificatosi nella zona, bensì all’inefficienza dell’impianto, da addebitarsi alla Società di casa; all’uopo produceva una dichiarazione della Società Elettrica che confermava l’assenza di interruzioni di corrente. La reclamante, quindi, chiedeva che alla controparte fosse inflitta la sanzione della perdita della gara per responsabilità oggettiva. E’ stato sentito l’arbitro, in sede di supplemento di referto, il quale ha reso noto che prima della sospensione definitiva si verificavano spegnimenti di lampade delle quattro torri faro che consentivano il proseguimento della gara ai limiti della visibilità; in una di tali circostanze l’incontro veniva interrotto e ripreso dopo 5 minuti, stante la carenza di luce. In questi frangenti, l’arbitro invitava più volte I Dirigenti locali a provvedere per la rimozione del guasto, ma essi non erano in grado di farlo anche perché era assente il custode dell’impianto sportivo. Da quanto sopra, traspare che non è stata intrapresa da parte della Società FRASCATI alcuna iniziativa idonea a ripristinare la corretta illuminazione, talchè non può non attribuirsi alla medesima la responsabilità della mancata regolare conclusione dell’incontro. Tanto premesso, questa Commissione, visto l’art. 12 C.G.S. DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società ESERCITO CALCIO ROMA e di annullare la decisione del Giudice Sportivo relativa alla ripetizione della gara; di infliggere alla Società FRASCATI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. La tassa reclamo va restituita.
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