COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 E DIFFIDA DEL CAMPO A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012 (Gara: MOROLO – TERRACINA del 28.10.2012 – Campionato Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI
€ 200 E DIFFIDA DEL CAMPO A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012
(Gara: MOROLO – TERRACINA del 28.10.2012 – Campionato Eccellenza)
La Commissione Disciplinare ha esaminato il dettagliato ed articolato ricorso presentato dalla
società TERRACINA CALCIO attraverso un legale di fiducia in cui, anche in sede di audizione, ha
posto in evidenza alcune contraddizioni, in relazione ai fatti realmente accaduti. Eccepisce
preliminarmente l’insussistenza dell’applicazione dell’art. 11 del C.G.S. in quanto non è ravvisabile
, nel caso di specie, alcuna condotta direttamente ed indirettamente qualificabile come offese,
denigrazione o insulto per motivi di razza o colore. Pone in evidenza, altresì, che la Società ha
concretamente operato con le Forze dell’Ordine, come avviene domenicalmente e come si evince
dal documento allegato, relativo al servizio di vigilanza e di sicurezza predisposto, affidando tale
incarico alla Società NIGHT AND DAY SERVIZI SRL.
Nel reclamo originariamente presentato, pone in luce in relazione alle altre condotte contestate,
che la squadra di casa è stata responsabile di un ritardato inizio della gara, e che i cori offensivi
alla terna arbitrale, riportati sul referto, appaiono di natura assolutamente generica. Evidenzia
anche che il lancio di oggetti non ha avuto conseguenze alcune né per i calciatori, né per gli altri
utenti dell’impianto. Per quanto riguarda l’aggressione ai Carabinieri , pur apparendo non
contestabile, in quanto riferito da un Dirigente del MOROLO, e non accertato direttamente dalla
terna arbitrale, non può acquisire fede privilegiata in difetto di diretta percezione dell’episodio, da
parte del direttore di gara e dei suoi assistenti.
In conclusione di tali argomentazioni, la Società TERRACINA ribadisce anche in sede di audizione,
una rivisitazione delle sanzioni adottate a suo carico, con particolare riguardo al provvedimento
della diffida del campo di gioco.
Questa Commissione Disciplinare, tenuto conto dei gravi episodi verificatisi durante la gara
oggetto del presente ricorso e di cui è responsabile, così come evidenziato dal Giudice Sportivo, la
Società TERRACINA, è dell’avviso che la sanzione comminatagli relativa al provvedimento di
ammenda di € 2.000, è da ritenersi del tutto congrua rispetto a quanto accaduto. Ritiene invece
accoglibile l’istanza dell’eliminazione del provvedimento della diffida del campo di gioco, in
considerazione che taluni aspetti posti in essere dalla ricorrente, quali l’impegno che ha
dimostrato la Società TERRACINA con il Servizio di vigilanza attuato domenicalmente per evitare
situazioni come quella verificatasi nella gara in argomento.
In considerazione di tutto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento confermando l’ammenda di € 2.000,00 a carico
della Società TERRACINA e di revocare invece il provvedimento relativo alla diffida del campo di
gioco.
La tassa reclamo va restituita.
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