COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 E DIFFIDA DEL CAMPO A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012 (Gara: MOROLO – TERRACINA del 28.10.2012 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 E DIFFIDA DEL CAMPO A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012 (Gara: MOROLO – TERRACINA del 28.10.2012 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare ha esaminato il dettagliato ed articolato ricorso presentato dalla società TERRACINA CALCIO attraverso un legale di fiducia in cui, anche in sede di audizione, ha posto in evidenza alcune contraddizioni, in relazione ai fatti realmente accaduti. Eccepisce preliminarmente l’insussistenza dell’applicazione dell’art. 11 del C.G.S. in quanto non è ravvisabile , nel caso di specie, alcuna condotta direttamente ed indirettamente qualificabile come offese, denigrazione o insulto per motivi di razza o colore. Pone in evidenza, altresì, che la Società ha concretamente operato con le Forze dell’Ordine, come avviene domenicalmente e come si evince dal documento allegato, relativo al servizio di vigilanza e di sicurezza predisposto, affidando tale incarico alla Società NIGHT AND DAY SERVIZI SRL. Nel reclamo originariamente presentato, pone in luce in relazione alle altre condotte contestate, che la squadra di casa è stata responsabile di un ritardato inizio della gara, e che i cori offensivi alla terna arbitrale, riportati sul referto, appaiono di natura assolutamente generica. Evidenzia anche che il lancio di oggetti non ha avuto conseguenze alcune né per i calciatori, né per gli altri utenti dell’impianto. Per quanto riguarda l’aggressione ai Carabinieri , pur apparendo non contestabile, in quanto riferito da un Dirigente del MOROLO, e non accertato direttamente dalla terna arbitrale, non può acquisire fede privilegiata in difetto di diretta percezione dell’episodio, da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti. In conclusione di tali argomentazioni, la Società TERRACINA ribadisce anche in sede di audizione, una rivisitazione delle sanzioni adottate a suo carico, con particolare riguardo al provvedimento della diffida del campo di gioco. Questa Commissione Disciplinare, tenuto conto dei gravi episodi verificatisi durante la gara oggetto del presente ricorso e di cui è responsabile, così come evidenziato dal Giudice Sportivo, la Società TERRACINA, è dell’avviso che la sanzione comminatagli relativa al provvedimento di ammenda di € 2.000, è da ritenersi del tutto congrua rispetto a quanto accaduto. Ritiene invece accoglibile l’istanza dell’eliminazione del provvedimento della diffida del campo di gioco, in considerazione che taluni aspetti posti in essere dalla ricorrente, quali l’impegno che ha dimostrato la Società TERRACINA con il Servizio di vigilanza attuato domenicalmente per evitare situazioni come quella verificatasi nella gara in argomento. In considerazione di tutto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento confermando l’ammenda di € 2.000,00 a carico della Società TERRACINA e di revocare invece il provvedimento relativo alla diffida del campo di gioco. La tassa reclamo va restituita.
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