COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SPANO MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. 21 DEL 25.10.2012 (Gara: CLEMBOFAL – CITTA’ DI APRILIA del 20.10.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SPANO MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. 21 DEL 25.10.2012 (Gara: CLEMBOFAL – CITTA’ DI APRILIA del 20.10.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: nel reclamo a margine, la Società CITTA’ DI APRILIA sostiene che il proprio calciatore SPANO’ , mentre l’arbitro era in procinto di espellerlo per espressione blasfema, si sia limitato a fermargli il braccio, senza alcun intento di violenza. Chiede quindi una sostanziale riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di prime cure. La descrizione dell’accaduto fornita dall’arbitro è ben diversa: mentre il Direttore di gara si accingeva ad espellere lo SPANO’ per reiterate bestemmie, il predetto calciatore, dopo averlo afferrato , gli colpiva il braccio con una manata, causandogli dolore. Tanto premesso, ritenute insostenibili le doglianze della reclamante e adeguata la squalifica inflitta, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla società CITTA’ DI APRILIA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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