COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SPANO MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. 21 DEL 25.10.2012 (Gara: CLEMBOFAL – CITTA’ DI APRILIA del 20.10.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 25.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SPANO MARIO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. 21
DEL 25.10.2012
(Gara: CLEMBOFAL – CITTA’ DI APRILIA del 20.10.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
nel reclamo a margine, la Società CITTA’ DI APRILIA sostiene che il proprio calciatore SPANO’ ,
mentre l’arbitro era in procinto di espellerlo per espressione blasfema, si sia limitato a fermargli il
braccio, senza alcun intento di violenza.
Chiede quindi una sostanziale riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di prime cure.
La descrizione dell’accaduto fornita dall’arbitro è ben diversa: mentre il Direttore di gara si
accingeva ad espellere lo SPANO’ per reiterate bestemmie, il predetto calciatore, dopo averlo
afferrato , gli colpiva il braccio con una manata, causandogli dolore.
Tanto premesso, ritenute insostenibili le doglianze della reclamante e adeguata la squalifica inflitta,
questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla società CITTA’ DI APRILIA e, per l’effetto, di confermare la
decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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