COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 75,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 19 DEL 31.10.2012 (Gara: PASSOSCURO – CITTA’ DI ACILIA del 27.10.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 75,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 19 DEL 31.10.2012 (Gara: PASSOSCURO – CITTA’ DI ACILIA del 27.10.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Preso atto che la reclamante ha inoltrato il ricorso in argomento in data 9.11.2012 oltre il termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale pubblicato in data 31.10.2012 previsto dall’art. 46 del C.G.S. Questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in epigrafe confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va addebitata.
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