COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE BRUNI MASSIMO (TESS. CASTELNUOVESE) AVVERSO IL Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 15.11.2012 (Gara: CASTELNUOVESE – TORMARANCIO M.C. dell’11.11.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE BRUNI MASSIMO (TESS. CASTELNUOVESE) AVVERSO IL Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 15.11.2012 (Gara: CASTELNUOVESE – TORMARANCIO M.C. dell’11.11.2012 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che il ricorso in argomento non può essere preso in considerazione in quanto, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti disciplinari a carico di allenatori fino ad un mese di squalifica; premesso quanto sopra, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’allenatore BRUNI MASSIMO. La tassa reclamo va incamerata.
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