COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE UBERTI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 DELL’8.11.2012 (Gara: ISOLA LIRI – CECCANO del 3.11.2012 – Campionato C5 Serie D Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE UBERTI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 DELL’8.11.2012 (Gara: ISOLA LIRI – CECCANO del 3.11.2012 – Campionato C5 Serie D Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società CECCANO, con il reclamo in epigrafe ed in sede di audizione diretta, ha contestato il provvedimento di squalifica comminata al proprio tesserato UBERTI EMANUELE, descrivendo, in maniera assai diversa rispetto al testo del C.U., l’evoluzione del comportamento per il quale all’UBERTI stesso è stata inflitta la sanzione in titolo; conseguentemente se ne richiede la riduzione. Afferma infatti la ricorrente che, a seguito di un grave fallo di gioco subito da un calciatore del CECCANO, mentre l’arbitro si accingeva ad adottare un semplice provvedimento di ammonizione, l’UBERTI, ritenendolo insufficiente, si limitava, seppur urlando fortemente, a poggiare una mano aperta su un braccio dell’arbitro, chiedendo di contro, l’espulsione di colui che si era reso autore del fallo; non a caso l’arbitro riconoscendo la validità della protesta, ne decretava l’espulsione. Inoltre, prosegue la Società CECCANO, visto l’ampio margine di vantaggio della propria squadra e l’esiguo tempo mancante al termine della gara, l’UBERTI non avrebbe avuto alcuna ragione a temere un atteggiamento così violento, come raccontato dal direttore di gara. Non va infine dimenticato – continua la reclamante, a suffragio di quanto sopra – come l’UBERTI, anche a fronte e successivamente alla notifica dell’espulsione decretata per il suddetto gesto, abbia tenuto un atteggiamento immune da qualsiasi rilievo. Questa Commissione, sulla scorta degli atti di gara, osserva come - pur giudicando deplorevole il comportamento dell’UBERTI e altresì accertando che le sue responsabilità nell’occasione, siano ampiamente provate, così come descritte dall’arbitro nel proprio referto – l’arbitro stesso non abbia subito alcuna conseguenza psicofisica, né ricevuto offese o frasi irriguardose. In un quadro così composto, si reputa che sussistano le condizioni per poter ridimensionare la sanzione entro limiti di minore entità. Tutto ciò premesso, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore UBERTI EMANUELE al 15.1.2013. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it