COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE UBERTI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 DELL’8.11.2012 (Gara: ISOLA LIRI – CECCANO del 3.11.2012 – Campionato C5 Serie D Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 96 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE UBERTI EMANUELE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
CON C.U. N. 17 DELL’8.11.2012
(Gara: ISOLA LIRI – CECCANO del 3.11.2012 – Campionato C5 Serie D Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società CECCANO, con il reclamo in epigrafe ed in sede di audizione diretta, ha contestato il
provvedimento di squalifica comminata al proprio tesserato UBERTI EMANUELE, descrivendo, in
maniera assai diversa rispetto al testo del C.U., l’evoluzione del comportamento per il quale
all’UBERTI stesso è stata inflitta la sanzione in titolo; conseguentemente se ne richiede la
riduzione.
Afferma infatti la ricorrente che, a seguito di un grave fallo di gioco subito da un calciatore del
CECCANO, mentre l’arbitro si accingeva ad adottare un semplice provvedimento di ammonizione,
l’UBERTI, ritenendolo insufficiente, si limitava, seppur urlando fortemente, a poggiare una mano
aperta su un braccio dell’arbitro, chiedendo di contro, l’espulsione di colui che si era reso autore
del fallo; non a caso l’arbitro riconoscendo la validità della protesta, ne decretava l’espulsione.
Inoltre, prosegue la Società CECCANO, visto l’ampio margine di vantaggio della propria squadra e
l’esiguo tempo mancante al termine della gara, l’UBERTI non avrebbe avuto alcuna ragione a
temere un atteggiamento così violento, come raccontato dal direttore di gara.
Non va infine dimenticato – continua la reclamante, a suffragio di quanto sopra – come l’UBERTI,
anche a fronte e successivamente alla notifica dell’espulsione decretata per il suddetto gesto,
abbia tenuto un atteggiamento immune da qualsiasi rilievo.
Questa Commissione, sulla scorta degli atti di gara, osserva come - pur giudicando deplorevole il
comportamento dell’UBERTI e altresì accertando che le sue responsabilità nell’occasione, siano
ampiamente provate, così come descritte dall’arbitro nel proprio referto – l’arbitro stesso non abbia
subito alcuna conseguenza psicofisica, né ricevuto offese o frasi irriguardose.
In un quadro così composto, si reputa che sussistano le condizioni per poter ridimensionare la
sanzione entro limiti di minore entità.
Tutto ciò premesso, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore UBERTI
EMANUELE al 15.1.2013. La tassa reclamo va restituita.
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