COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22.11.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BERGAMO CALCIO A 5 – RHO CALCIO 5

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22.11.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BERGAMO CALCIO A 5 - RHO CALCIO 5 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 27 del 8.11.2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Bergamo C5. Col reclamo la citata società afferma che gli arbitri, a seguito della assegnazione di un calcio di punizione indiretto accordato all’interno dell’area di rigore a favore della propria squadra, commetteva un errore tecnico in violazione della regola 13 del regolamento del gioco del calcio a cinque in quanto “….anzichè posizionare il pallone…… sulla linea dell’area circa all’altezza del dischetto del rigore……..posizionavano il pallone all’incrocio tra la linea di fondo e la linea dell’area di rigore:::”. A detta della reclamante tale fatto costituisce errore tecnico in quanto sostiene che il regolamento citato prevede che “…il calcio di punizione indiretto è punito sempre portando il pallone sull’area di rigore (in direzione della linea mediana del campo e non in quella laterale e di fondo). Pertanto mentre ricorda a questo GS che ai sensi dell’art 35 del CGS “ …sempre il GS debba acquisire il supplemento di rapporto arbitrale quando sia richiesto…” e nel segnalare che a fine gara pure l’osservatore arbitrale ammetteva che “ ..l’arbitro aveva applicato in maniera errata la regola 13…”; chiede l’acquisizione del supplemento di rapporto la valutazione delle dichiarazioni dell’osservatore arbitrale e di conseguenza la ripetizione della gara a seguito dell’accertamento dell’errore tecnico commesso dall’arbitro. Visti gli atti ufficiali di gara. Dato atto che il direttore di gara sentito in proposito telefonicamente in ordine al reclamo sia a voce sia mediante supplemento al rapporto di gara (come peraltro confermato in modo concorde e non contradditorio anche dal secondo arbitro) chiaramente significa che non ha commesso errore tecnico avendo provveduto a norma del regolamento ( regola 13 ) a far battere il calcio di punizione indiretto concesso per fallo accordato all’interno dell’area di rigore dalla linea dell’area di rigore e nel punto più vicino al punto in cui è stato commesso il fallo. In proposito va ricordato che ne caso di specie la regola 13 del Giuoco del calcio a cinque prevede letteralmente quanto di seguito:” .. Calcio di punizione indiretto in favore della squadra attaccante Un calcio di punizione indiretto accordato all’interno dell’area di rigore deve essere eseguito dalla linea dell’area di rigore nel punto più vicino a dove l’infrazione è stata commessa”. Nulla sostiene tale regola a proposito del fatto che il pallone non debba essere posizionato “in direzione della linea mediana del campo e non in quella laterale e di fondo” come afferma la reclamante. Quanto alla richiesta di eventuale supplemento al rapporto si ricorda che tale prerogativa è attribuita ed esercitata autonomamente dal GS ai sensi dall’art 35 (peraltro citato dalla reclamante) al fine di chiarire situazioni o fatti di gara e non per richiesta delle società le quali hanno modo di presentare proprie deduzioni: inoltre proprio ai sensi del citato articolo 35 non può essere accolta la richiesta della reclamante affinché vengano valutate le “ dichiarazioni dell’osservatore arbitrale” poso che proprio il citato art. 35 elenca espressamente i mezzi di prova che il GS deve utilizzare al fine della formazione della propria decisione; tra questi non compare certamente l’osservatore arbitrale. La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali di gara Si ricorda infine che il referto arbitrale costituisce secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro ed in particolare da una motivazione illogica o contraddittoria nel referto di gara (C.A.F. in Com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994 - App. sig.ri Settefacende e Rossi, pag. 324-25); La società Rho non ha inviato deduzioni. Quindi la gara in oggetto si è svolta regolarmente ed il reclamo va respinto. P.Q.S. DELIBERA 1. di omologare il risultato della gara come segue: Bergamo C5- Rho Calcio 4-8. 2. di disporre a carico della società Bergamo C5 l'addebito della tassa reclamo, se non versata.
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