COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ATLETICO BRIANTEO Camp. C5 serie C1 Gir. A Gara del 26-10-2012 tra Atletico Brianteo / Malgrate C5 Avis C.U. n. 26 del CRL datato 2-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ATLETICO BRIANTEO Camp. C5 serie C1 Gir. A Gara del 26-10-2012 tra Atletico Brianteo / Malgrate C5 Avis C.U. n. 26 del CRL datato 2-11-2012 Reclamo avverso la decisione del GS relativa alla squalifica del calciatore IMPOCO Simone fino al 23.01.2013. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione del C.U. (art. 46 comma 4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. nr. 26 del CRL datato 2.11.2012 e che il reclamo come si evince dalla sua data di spedizione 15.11.2012 e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme federali. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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