COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.11.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BASE 96 SEVESO – CREMA 1908 A.S.D.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.11.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BASE 96 SEVESO - CREMA 1908 A.S.D. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.28 del 15.11.2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di reclamo da parte della Società Crema. In data12 Novembre 2012 la società citata ha irritualmente inviato al Signor Presidente regionale, il quale ha provveduto a trasmetterla allo scrivente organo di GS, nota assunta quale preannuncio di reclamo. Con successiva raccomandata in data 16 novembre 2012, trasmessa dall'ufficio postale di Crema in data 19 Nov 2012 ha inviato proprie deduzioni (qui pervenute in data 22 Nov12) allegando regolare prova di trasmissione delle motivazioni del reclamo alla controparte. Col reclamo la società Crema lamenta, sulla base dell'elenco ufficiale dei calciatori partecipanti alla gara in suo possesso, la irregolarità dello svolgimento dell'incontro perchè violata la normativa sull'utilizzo dei calciatori di determinate fasce di età (calciatori cosiddetti Giovani), ciò in quanto, a seguito della sostituzione avvenuta al 31º del 1º tempo, la controparte non avrebbe avuto sul terreno di gioco un calciatore della classe 1995 avendo sostituito il n 3 Molteni Andrea classe 95 col nº 17 Rusconi Gabriel classe 94. Pertanto chiede a carico della società avversaria l'applicazione della sanzione della perdita della gara. Sostiene la società Crema, a sostegno della propria motivazione, che al termine del primo tempo "Â…il primo assistente confermava che la distinta in possesso dell'AC Crema era stata da loro verificata e corrispondeva alla copia in loro possesso come da controllo dei documentiÂ…..la società Crema ha ritenuto che la partita non fosse più in accordo con il regolamento..Â….condizionando l'allenatore nella scelta dei cambi e nella gestione dei giocatori…." Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Base 96 ha provveduto al 31º del 1º tempo a sostituire il n 3 Molteni Andrea classe 95 col nº 17 Meroni William nato il 5-3-1995. Ciò è dovuto al fatto che la società Base 96 ha consegnato all'arbitro l'elenco dei calciatori ( dal direttore di gara consegnato alla società Crema all'atto dell'appello avvenuto in via antecedente aquello della società ospitante) che in ambito di riconoscimento dei calciatori da parte del direttore di gara prima della gara stressa è stato manualmente modificato in quanto Rusconi Gabriel inizialmente indicato col nº 17 ( come da elenco consegnato alla società Crema) portava invece la maglia nº 18 mentre il calciatore Meroni William indossava di conseguenza la maglia nº 17 anziché la 18 come indicato inizialmente in elenco (tale documento modificato fa parte degli atti di gara). Il direttore di gara con proprio supplemento nel comunicare e precisare quanto sopra ha confermato che alla società Crema per la concitazione del momento pre-gara non è stato comunicato l'avvenuto cambio di numerazione attribuita ai calciatori su indicati. La società Base 96 non ha inviato controdeduzioni Non si può non rilevare che le motivazioni addotte dalla società Cremaa sostegno del proprio reclamo non si basano, come avrebbe potuto e dovuto, su un controllo effettivo e sostanziale richiesto al direttore di gara sull'elenco dei calciatori e sui documenti di riconoscimento dei medesimi, con ciò contribuendo a verificare e riscontrare, seppur nel periodo dell'intervallo tra i due tempi di gioco, la regolarità di fatto della situazione di gioco: infine a nulla vale sostenere il condizionamento nelle scelte tecniche compiute per la gestione della gara attribuendone la causa ad eventuale errore di terzi soprattutto perché le scelte sono sempre e comunque decisioni di ordine esclusivamente e squisitamente soggettivo. Rilevata pertanto la regolarità della disputa della gara. PQM DELIBERA a) di omologare come segue il risultato della gara: Base 96 - Crema 1-1. b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it