COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA CIVIDINO QUINTANO Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 04-11-2012 tra Cividino Quintano / Carobbio degli Angeli C.U. n. 18 della delegazione di Bergamo datato 15-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA CIVIDINO QUINTANO Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 04-11-2012 tra Cividino Quintano / Carobbio degli Angeli C.U. n. 18 della delegazione di Bergamo datato 15-11-2012 La società POLISPORTIVA CIVIDINO QUINTANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUZZANA Marco per 6 gare, lamentando come il giocatore abbia involontariamente toccato l'arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale, nonché sentito il direttore di gara a chiarimenti, è emerso in modo inconfutabile come il calciatore LUZZANA, dopo essere stato espulso, sgambettava volontariamente l'arbitro. Alla luce del grave comportamento posto in essere dal calciatore nei confronti del direttore di gara, nonché secondo i criteri abitualmente adottati da questa Commissione, la decisione del GS merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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