COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società FC RHODENSE Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A Gara del 4-11-2012 tra USD Castellanzese / FC Rhodense C.U. n. 28 del CRL datato 15-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società FC RHODENSE Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A Gara del 4-11-2012 tra USD Castellanzese / FC Rhodense C.U. n. 28 del CRL datato 15-11-2012 La Società FC RHODENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3, l'ammeda di 30 Euro, l'inibizione al dirigente ARGIOLAS Mario sino al 28.11.2012 e la squalifica per una gara al calciatore BRIGNOLA Mattia, lamentando che il calciatore BRIGNOLA ha giocato in posizione regolare in quanto era stato squalificato per un gara nella categoria Giovanissimi Regionale Fascia B. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, esaminate le controdeduzioni della USD Castellanzese osserva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto il calciatore BRIGNOLA ha giocato in posizione irregolare, dovendo scontare la squalifica nella categoria di appartenenza indipendentemente dalla fascia A o B Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. . RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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